I lavoratori entro il 30 giugno 2014 devono aver beneficiato di tutte le ferie maturate nell'anno 2012, contrariamente a ciò i datori di lavoro sono obbligati a pagare i contributi Inps entro e non oltre il 16 agosto 2014.

Per quanto concerne la prima fase di ferie il dipendente ha diritto come minimo a due settimane, inoltre se il lavoratore lo richiede anticipatamente e specificatamente in accordo con le necessità dell'azienda possono essere godute in maniera continuativa, ovviamente l'assunzione del salariato non deve essere stata effettuata nel corso dell'anno.

Mentre per quanto riguarda la seconda fase di ferie il dipendente ha diritto ad altre due settimane e possono essere godute entro e non più in là di 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione. Qualora il termine non venisse considerato, il datore di lavoro sarà punibile con una multa, invece il lavoratore potrà in un secondo tempo godere delle ferie arretrate che gli verranno rimborsate all'atto d'interruzione del rapporto lavorativo.

Per concludere la terza fase di ferie ovvero quella che oltrepassa la durata minima è alquanto flessibile in paragone alle altre due fasi già citate poiché normalmente dipende dal contratto di assunzione oppure dalla negoziazione collettiva, tanto è vero che è possibile quantificare le ferie non godute attraverso un'indennità sostitutiva.

Per ciò che riguarda le quattro settimane, non è possibile quantificare le ferie non fruite. Qualora si verificasse la mancata fruizione delle ferie nei termini decretati dalla legge i datori di lavoro sono soggetti ad una multa che va dai 200 euro ai 1.200 euro per ogni dipendente che abbia comunicato l'inadempienza. Per ulteriori info rivolgersi al sito online dell'INPS.