Con la nota del 17 luglio 2014, prot. n. 7213, il Miur fornisce maggiori indicazioni sui titoli di accesso alle Graduatorie ad esaurimento, indicando il Tfa e i Pas non validi per lo scioglimento della riserva. Ulteriore nota con differenti indicazioni per i docenti abilitanti con Tfa e il Pas e che possono richiedere lo scioglimento della riserva se il titolo di abilitazione si qualifica con causale per "Graduatorie permanenti".



GaE: no scioglimento riserva con Tfa e Pas

Pubblicata la nota prot. n. 7213 del 17 luglio 2014, con la quale il Miur fornisce ulteriori informazioni sui titoli di accesso nelle Graduatorie ad esaurimento e alla possibilità di scioglimento della riserva. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha dichiarato che il Tfa, al momento unico titolo di abilitazione all'insegnamento, non è titolo di accesso valido per la richiesta di scioglimento della riserva nelle Graduatorie ad esaurimento.



Lo stesso trattamento è riservato per i Pas (Percorsi Abilitanti Speciali) e ai nuovi percorsi abilitanti all'insegnamento per la classe di concorso A077 (strumento musicale). Il titolo di abilitazione all'insegnamento tramite la frequenza dei Pas non consente la richiesta di scioglimento della riserva richiesta dall'aspirante tramite modalità online. Per avere maggiori informazioni è anche possibile consultare direttamente la nota o il sito del Ministero della Pubblica Istruzione.

GaE: chi può sciogliere la riserva

In riferimento alla nota prot.

n. 7213 del 17 luglio 2014 del Miur, possono sciogliere la riserva i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento che coincide con la causale inserita all'atto di iscrizione con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento. Restano dunque esclusi dalla scioglimento della riserva i docenti abilitati nel Tirocinio Formativo Attivo (Tfa) e nei Percorsi Abilitanti Speciali (Pas), in base alla nota del 15 giugno 2011, in cui si dichiara che gli aspiranti che necessitano di sciogliere la riserva per titoli di accesso (ex graduatorie permanenti) i cui codici non storicizzati nel sistema informativo, come concorsi per titoli ed esami, sessioni riservate di abilitazione, la correzione deve essere presa in carico dagli uffici scolastici territoriali.





Gli aspiranti che si trovino nella situazione di sciogliere la riserva per il conseguimento di un titolo di accesso all'insegnamento come sopra elencato, non comprendono i docenti che, in riferimento al Decreto Ministeriale 249/2010 (art. 17 comma 15 ) e contenute nel D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 all´art. 6, hanno superato l'esame di ammissione alla SSIS (Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario) o si sono iscritti sospendo la frequenza ai corsi; docenti con iscrizione nelle Graduatorie ad esaurimento con riserva e per la stessa classe di concorso per la quale si richiede lo scioglimento conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado con il Tfa per la classe di concorso per la quale si è richiesta iscrizione.