Supplenze: dopo quanto tempo si sostituisce un docente?
Nella scuola dell'infanzia, non vi è nessun vincolo nella durata dell'assenza dell'insegnante. La sostituzione avviene tramite convocazione del supplente in egual modo per assenza di un solo giorno o di una settimana.Differente il caso della scuola primaria: la tempistica di sostituzione dell'insegnante è variabile in relazione alla lunghezza del periodo di assenza. Per assenze fino a 5 giorni, l'insegnante non si sostituisce se possibile utilizzare il personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti e dedicate, in base al CCNL 2006-2009 all'art. 28 comma 5, alle attività di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero individualizzato per gruppi ristretti di alunni con ritardo nell'apprendimento o alunni stranieri. Nel caso in cui, invece, non sia possibile trovare personale docente nel plesso per la copertura delle ore, per le assenze fino a 5 giorni, si procede alla sostituzione con supplenti a tempo determinato. La stessa applicazione è data per assenze oltre i 5 giorni.
Nella scuola secondaria di I e I grado, con applicazione della Legge 448/2001 art. 22 c. 6, per sostituire i docenti assenti è possibile utilizzare personale interno per le assenze fino a 15 giorni. Il personale docente in grado di supplire un assenza fino a 15 giorno ha dichiarato la propria disponibilà, nel caso di completamento dell'orario di cattedra, o che al momento si trovi senza classe, o che sia rientrato al 30 aprile a disposizione della scuola. Le sostituzioni di un insegnante assente costituiscono per il docente che dichiara la propria disponibilità un'aggiunta all'orario d'obbligo di lavoro e non può superare le 6 ore settimanali. Per assenze superiori ai 15 giorni, la segreteria della scuola procede alla convocazione di un supplente dalle Graduatorie di istituto a partire dal primo giorno di assenza del docente