Supplenze, convocazioni: regolamento chiamate
Le convocazioni per supplenze brevi, supplenze fino ad avente diritto, supplenze annuali o fino altermine delle attività didattiche sia su posto comune che su posto sostegno possono essere ricevute dai docenti che non hanno stipulato nessun rapporto di lavoro (o comunque hanno ricevuto mail di convocazione ma non hanno ancora accettato nessun incarico), i docenti che non hanno ancora un orario scolastico intero, con spezzoni o ore inferiori a quelle necessarie, i docenti che hanno accettato una supplenza della durata inferiore a quella per la quale si richiede convocazione.
Le convocazioni per supplenze annuali (fino al 30 giugno) o per supplenze fino al termine delle attività didattiche (fino al 31 agosto) possono essere richieste solo al docente con orario non intero, a fine del completamento, nel rispetto delle condizioni di cumulabilità ai sensi dell'art. 4 del DM 131/07). Non sono ammesse convocazioni per i docenti che hanno in corso un orario di lavoro incompatibile con l'incarico di supplenza oggetto di convocazione. La segreteria scolastica ha l'obbligo di verificare la compatibilità dell'orario in corso (per esempio per convocazione di docenti con orario incompleto o con supplenza breve) con l'incarico di supplenza per il quale si sta inviando la convocazione.
Supplenze, convocazioni: regolamento congedo
Per completezza si ricorda che le convocazioni a docenti in congedo di maternità sono effettuate regolarmente in relazione a quanto riportato sopra. Gli insegnanti in maternità hanno diritto all’accettazione dell'incarico di supplenza, alla proroga o conferma del contratto, senza prendere effettivo servizio. La stessa applicazione è data al personale docente collocato in interdizione per complicanze della gestazione. L'astensione dal lavoro è equiparata ai periodi di congedo di maternità, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 151/2001.