La tempistica di sostituzione di un docente, del personale educativo e Ata che si assenta è differente in relazione al grado di scuola: infanzia, primaria o secondaria di I o II grado. La tipologia di contratto dell'incarico di supplenza per la sostituzione del personale della scuola è a tempo determinato: la richiesta di disponibilità avviene tramite convocazione dalle Graduatorie di istituto fin dal primo giorno, o dopo dieci giorni, o in seguito a un'assenza di 15 giorni. Ata l fine si ricorda che, in relazione al documento de La Buona Scuola, ci sono delle novità in materia di eliminazione delle supplenze brevi.
Supplenze: dopo quanto tempo si sostituisce un docente?
Nella scuola dell'infanzia, non vi è nessun vincolo nella durata dell'assenza dell'insegnante. La sostituzione avviene tramite convocazione del supplente in egual modo per assenza di un solo giorno o di una settimana.
Differente il caso della scuola primaria: la tempistica di sostituzione dell'insegnante è variabile in relazione alla lunghezza del periodo di assenza. Per assenze fino a 5 giorni, l'insegnante non si sostituisce se possibile utilizzare il personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti e dedicate, in base al CCNL 2006-2009 all'art. 28 comma 5, alle attività di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero individualizzato per gruppi ristretti di alunni con ritardo nell'apprendimento o alunni stranieri. Nel caso in cui, invece, non sia possibile trovare personale docente nel plesso per la copertura delle ore, per le assenze fino a 5 giorni, si procede alla sostituzione con supplenti a tempo determinato. La stessa applicazione è data per assenze oltre i 5 giorni.
Differente il caso della scuola primaria: la tempistica di sostituzione dell'insegnante è variabile in relazione alla lunghezza del periodo di assenza. Per assenze fino a 5 giorni, l'insegnante non si sostituisce se possibile utilizzare il personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti e dedicate, in base al CCNL 2006-2009 all'art. 28 comma 5, alle attività di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero individualizzato per gruppi ristretti di alunni con ritardo nell'apprendimento o alunni stranieri. Nel caso in cui, invece, non sia possibile trovare personale docente nel plesso per la copertura delle ore, per le assenze fino a 5 giorni, si procede alla sostituzione con supplenti a tempo determinato. La stessa applicazione è data per assenze oltre i 5 giorni.
Nella scuola secondaria di I e I grado, con applicazione della Legge 448/2001 art. 22 c. 6, per sostituire i docenti assenti è possibile utilizzare personale interno per le assenze fino a 15 giorni. Il personale docente in grado di supplire un assenza fino a 15 giorno ha dichiarato la propria disponibilà, nel caso di completamento dell'orario di cattedra, o che al momento si trovi senza classe, o che sia rientrato al 30 aprile a disposizione della scuola. Le sostituzioni di un insegnante assente costituiscono per il docente che dichiara la propria disponibilità un'aggiunta all'orario d'obbligo di lavoro e non può superare le 6 ore settimanali. Per assenze superiori ai 15 giorni, la segreteria della scuola procede alla convocazione di un supplente dalle Graduatorie di istituto a partire dal primo giorno di assenza del docente
Supplenze, personale educativo: convocazione
In casi di assenza del personale educativo, la scuola provvede alla sostituzione fin dal primo giorno, sena vincolo della durata dell'assenza. Le convocazioni sono avviate dalle Graduatorie di istituto e presuppongono un contratto di lavoro a tempo determinato. Lo stesso principio è applicato al personale Ata, senza fruire di un organico presente nella scuola. Il personale educatico e Ata supplente sono convocati fin dal primo giorno di assenza del titolare dell'incarico. In materia di convocazione supplenza, e di tempistica di richiesta di disponibilità di un supplente, si ricorda che l'aggiornamento delle Graduatorie di istituto III fascia per il personale Ata, non costituisce garanzia di impiego ma si propone di stendere una lista di candidati da utilizzare per supplire alle esigenze scolastiche, in relazione al profilo professionale per il quale ci si candida.
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