Graduatorie e supplenze illegittime: il D.M. e i Pas
Un errore del Ministero della Pubblica Istruzione dunque, che ha concesso la validità dell'anno 2012/2013 di servizio per l'ammissione al Pas (Percorsi di abilitazione speciali) ai sensi di un decreto non ancora in vigore, sarebbe la motivazione dell'illegittimità delle Graduatorie di istituto e del conferimento dei successivi incarichi di supplenza avanzata da PUMA (Precari Unicobas Movimento Autogestito). Il testo, ampiamente documentato, può essere visualizzato per intero nel blog: Unicobaslodi.blogspot.it. Secondo il Puma e quanto scritto nel blog del movimento, tale situazione interessa la stesura delle GI e comporta dei gravi danni non solo a tutti gli iscritti in II fascia ma anche agli aspiranti docenti inseriti in III fascia. In base al PUMA, il Miur, in data 25 marzo 2013, con decreto ministeriale n. 81, attua delle modifiche al d.m n. 249/2010 in materia di istituzione Tfa, avviando la procedura per i Pas e indicando quali requisiti di accesso la maturazione di tre anni di servizio dall'a.s. 1999/2000 al 2011/2012. Il servizio utile per la frequenza del Pas e per la classe di concorso per la quale si concorre non doveva essere inferiore a 180 giorni, limitando gli aspiranti all'abilitazione che hanno impugnato il decreto e sono stati ammessi con riserva alla frequenza dei percorsi abilitanti. Non è però ancora stato dato un riscontro positivo nell'accettazione e valutazione di inserimento in II fascia delle Graduatorie di istituto agli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento con i Pas. Si deve, inoltre, considerare che, la modifica Miur è stata bloccata dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 20 Febbraio 2014 e mancava del parere del CNPI, motivo per cui sono partite le diffide anche verso i docenti che hanno ottenuto il Pas con l'ammissione con riserva.