Graduatorie di istituto e conferimento incarichi di supplenza illegittimi. L'errore sarebbe stato causato dal Miur nella valutazione positiva dell'anno 2012/2013 per ammissione alla frequenza dei Pas e non dovuta per la mancanza del decreto ministeriale in materia. Lo ha dichiarato il PUMA (Precari Unicobas Movimento Autogestito) con la diffusione di un comunicato. Si prepara un possibile ricorso. Si attendono inoltre dei riscontri e delle risposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, del quale si lamentano le modifiche a un dm apparso solo come bozza e al quale gli USR si sono solo adeguati.
Graduatorie e supplenze illegittime: il D.M. e i Pas
Un errore del Ministero della Pubblica Istruzione dunque, che ha concesso la validità dell'anno 2012/2013 di servizio per l'ammissione al Pas (Percorsi di abilitazione speciali) ai sensi di un decreto non ancora in vigore, sarebbe la motivazione dell'illegittimità delle Graduatorie di istituto e del conferimento dei successivi incarichi di supplenza avanzata da PUMA (Precari Unicobas Movimento Autogestito). Il testo, ampiamente documentato, può essere visualizzato per intero nel blog: Unicobaslodi.blogspot.it. Secondo il Puma e quanto scritto nel blog del movimento, tale situazione interessa la stesura delle GI e comporta dei gravi danni non solo a tutti gli iscritti in II fascia ma anche agli aspiranti docenti inseriti in III fascia.
In base al PUMA, il Miur, in data 25 marzo 2013, con decreto ministeriale n. 81, attua delle modifiche al d.m n. 249/2010 in materia di istituzione Tfa, avviando la procedura per i Pas e indicando quali requisiti di accesso la maturazione di tre anni di servizio dall'a.s. 1999/2000 al 2011/2012. Il servizio utile per la frequenza del Pas e per la classe di concorso per la quale si concorre non doveva essere inferiore a 180 giorni, limitando gli aspiranti all'abilitazione che hanno impugnato il decreto e sono stati ammessi con riserva alla frequenza dei percorsi abilitanti. Non è però ancora stato dato un riscontro positivo nell'accettazione e valutazione di inserimento in II fascia delle Graduatorie di istituto agli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento con i Pas. Si deve, inoltre, considerare che, la modifica Miur è stata bloccata dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 20 Febbraio 2014 e mancava del parere del CNPI, motivo per cui sono partite le diffide anche verso i docenti che hanno ottenuto il Pas con l'ammissione con riserva.
Graduatorie e supplenze illegittime: il D.M. e i Pas
Un errore del Ministero della Pubblica Istruzione dunque, che ha concesso la validità dell'anno 2012/2013 di servizio per l'ammissione al Pas (Percorsi di abilitazione speciali) ai sensi di un decreto non ancora in vigore, sarebbe la motivazione dell'illegittimità delle Graduatorie di istituto e del conferimento dei successivi incarichi di supplenza avanzata da PUMA (Precari Unicobas Movimento Autogestito). Il testo, ampiamente documentato, può essere visualizzato per intero nel blog: Unicobaslodi.blogspot.it. Secondo il Puma e quanto scritto nel blog del movimento, tale situazione interessa la stesura delle GI e comporta dei gravi danni non solo a tutti gli iscritti in II fascia ma anche agli aspiranti docenti inseriti in III fascia. In base al PUMA, il Miur, in data 25 marzo 2013, con decreto ministeriale n. 81, attua delle modifiche al d.m n. 249/2010 in materia di istituzione Tfa, avviando la procedura per i Pas e indicando quali requisiti di accesso la maturazione di tre anni di servizio dall'a.s. 1999/2000 al 2011/2012. Il servizio utile per la frequenza del Pas e per la classe di concorso per la quale si concorre non doveva essere inferiore a 180 giorni, limitando gli aspiranti all'abilitazione che hanno impugnato il decreto e sono stati ammessi con riserva alla frequenza dei percorsi abilitanti. Non è però ancora stato dato un riscontro positivo nell'accettazione e valutazione di inserimento in II fascia delle Graduatorie di istituto agli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento con i Pas. Si deve, inoltre, considerare che, la modifica Miur è stata bloccata dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 20 Febbraio 2014 e mancava del parere del CNPI, motivo per cui sono partite le diffide anche verso i docenti che hanno ottenuto il Pas con l'ammissione con riserva.
Graduatorie e supplenze illegittime: ricorso PUMA
Nel 2013, il Ministero della Pubblica Istruzione ha effettuato una nuova modifica dei requisiti di accesso ai Pas sui giorni di servizio utili con il fine di rendere valutabile il servizio prestato nell'a.s. 2012/2013. Il D.M. però non era ancora entrato in vigore nel momento in cui venne applicato dagli USR: il Miur lo rese noto solo come testo-bozza. L'adeguamento degli USR prima che il D.M. entrassero in vigore, secondo i PUMA, avrebbe permesso la frequenza a candidati che in realtà non ne avevano diritto. Da qui è l'abilitazione all'insegnamento con pas, la costituzione delle Graduatorie di istituto e il relativo conferimento di incarichi di supplenza ai docenti che hanno conseguito il Pas sotto tale decreto ministeriale sono considerati illegittimi. Si attende dunque di conoscere il risvolto e il possibile avvio di un ricordo da parte del PUMA e il numero delle adesioni.
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