Con la pubblicazione di una nota e relativo documento integrale consultabile nel sito ufficiale, il Noipa comunica l'avvenuto calcolo e l’applicazione del conguaglio fiscale e delle relative addizionali regionali e comunali per il personale per il quale è stata richiesta la valorizzazione dell'aliquota massima. Il Noipa trasmette comunicazione del termine delle procedure con la regola applicazione dello spettante conguaglio previdenziale (l'eventuale applicazione).
Nel documento si specificano i parametri utilizzati per l'espletamento delle operazioni e le modalità utilizzate per il trattamentodell’aliquota forzata tra calcolo cedolino e quello del conguagliofiscale, nei casi di reddito forzato valorizzato e non valorizzato. Come annunciato alcune settimane fa dallo stesso Noipa, le modifiche saranno visualizzabili dalle retribuzioni di febbraio 2015.
Noipa: conguaglio fiscale per dipendenti con aliquota massima
Nel caso di aliquota forzata, se l’importo irpef calcolato con aliquota progressiva è inferiore all’irpef calcolato con l'applicazione dell’aliquota forzata si è effettuato un conguaglio fiscale tra irpef pagato e irpef dovuto. Il calcolo di tale somma è effettuato con l'applicazione all’imponibile dell’aliquota forzata con la determinazione delle detrazioni spettanti (lavoro dipendente, familiari, addizionali regionali e comunali). Di seguito, impostazione della casella 191 con la rispettiva applicazione della maggiore ritenuta nella certificazione unica 2015 (CU). Nel documento Noipa è possibile visualizzare un breve schema che riassume le procedure, caso per caso, di modo da ritrovare la propria situazione e verificarne la correttezza nel proprio cedolino (visualizzabile anche online, ma sono nei prossimi giorni, in considerazione dell'ultima nota Noipa che ha annunciato un possibile ritardo nella pubblicazione.Nel caso di aliquota forzata, se l’importo irpef calcolato in relazione all'aliquota progressiva è maggiore all’irpef calcolato con l'applicazione dell’aliquota forzata, questa è da considerarsi assente. Si procede dunque con il conguaglio fiscale tra irpef corrisposto e irpef dovuto, importo calcolato con l'applicazione all’imponibile delle aliquote a scaglioni con determinazione delle stesse detrazioni sopra indicate per il primo caso. In base a quanto si legge nella nota Noipa, nel caso in cui il personale interessato dalle modifiche decida per la rinuncia all'applicazione delle detrazioni, sarà possibile non conteggiarle e escluderle dall'intero computo, di seguito rilevabile nel cedolino dal mese di febbraio 2015.