L'Inps a seguito del D. lgs. 22/2015 riguardante il riordino degli ammortizzatori sociali ha pubblicato in data 27 aprile la circolare n. 83/2015 che chiarisce le regole di attuazione della Dis- Coll, la nuova prestazione a sostegno del reddito che riguarda i collaboratori coordinati e a progetto che si trovino in stato di disoccupazione involontaria.

Possono usufruire della Dis-Coll tutti i co.co.co e co.co.pro iscritti alla gestione separata Inps con esclusione dei pensionati, titolari di partita iva.

Requisiti necessari per usufruire della nuova prestazione a sostegno del reddito sono: stato di disoccupazione; minimo tre mesi di contribuzione nell'anno solare precedente l'anno in cui si chiede la Dis-Coll; almeno un mese di contribuzione nell'anno nel quale si verifica lo stato di disoccupazione o anche solo un contratto di un mese purché abbia fornito almeno la metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

L'importo massimo della Dis-Coll è pari a 1300 euro,tale importo sarà ogni anno rivalutato.

Calcolo della Dis -Coll

L'importo effettivo della Dis-Coll si calcola considerando il reddito imponibile ai fini previdenziali dell'anno solare in cui si è verificato lo stato di disoccupazione e dell'anno solare precedente dividendo per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi.

Con tale calcolo l'Inps nei chiarimenti apportati con la circolare ha evidenziato che si deve tener conto anche della frazione dei mesi e ottenendo il reddito medio mensile da cui si ottiene l'effettivo importo della Dis-Coll.

Si calcola il 75% del reddito se il reddito per il 2015 è uguale o inferiore a 1195 euro ( l' importo di reddito sarà rivalutato ogni anno in base all'indice Istat dei prezzi al consumo).

Nel caso di reddito superiore a questa somma andrà aggiunta una quota pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i 1.195 euro.

L'assegno di sostegno al reddito in ogni caso non potrà superare i 1.300 euro mensili.

Come per la Naspi anche per la Dis-coll la fruizione dell'indennità di disoccupazione si riduce del 3% ogni mese a partire dalla quarta mensilità.

La durata la prestazione sarà pari alla metà dei mesi di contribuzione calcolati dall'1 gennaio dell'anno solare precedente fino al momento in cui si verifica la perdita involontaria del lavoro.

In relazione alla durata della Dis-Coll nel calcolo dove si deve tener conto dei mesi ma anche delle frazioni di mesi, sono, invece, esclusi i contributi figurativi.

La durata massima della Dis -Coll è di sei mesi.

La domanda per la Dis-Coll deve essere presentata entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione e spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del lavoro, se la domanda è stata presentata entro l'ottavo giorno, se presentata successivamente l'erogazione della prestazione parte dal giorno successivo alla presentazione della domanda.