Il 4 agosto 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto attuativo della nuova procedura di licenziamento accelerato per i dipendenti pubblici che è entrata in vigore il giorno immediatamente successivo, il 5 agosto. Il decreto attuativo è stato emanato in base alle disposizioni del decreto legislativo 118/2017 che è andato a modificare ed integrare le precedenti disposizioni in materia del decreto legislativo 116/2016.
Le modifiche apportate dalla nuova procedura in vigore
Le disposizioni del decreto legislativo 118/2017 modificano in maniera profonda e sostanziale la precedente procedura di licenziamento dei dipendenti pubblici, in particolare viene accelerata la fase di accertamento dei presupposti per il licenziamento quando il dipendente pubblico viene colto in flagranza, direttamente o tramite strumenti di sorveglianza, a commettere degli illeciti che, in base alle disposizioni attualmente in vigore del testo unico del pubblico impiego, prevedono la sanzione più grave, appunto la perdita del posto di lavoro.
Le cause che possono portare ad applicare al dipendente una procedura accelerata di licenziamento, in base al testo dei commi 3bis e 3ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 116/2016, modificati dal decreto 118/2017, sono diverse e vanno dall'assenteismo alle gravi e reiterate violazioni dei codici di condotta, come pure l'insufficiente rendimento o la commissione di veri e propri illeciti dolosi o colposi.
Chi è tenuto ad iniziare la procedura e con quali conseguenze immediate per il dipendente
Il dirigente della struttura a cui appartiene il dipendente pubblico infedele è tenuto, entro 48 ore da quando è venuto a conoscenza dell'illecito o dell'infrazione, a procedere alla sospensione cautelare senza stipendio del lavoratore.
Per dar seguito alla sospensione non è necessario sentire, preventivamente, le ragioni del lavoratore. Comunque, il provvedimento di sospensione deve essere sempre motivato.
Inoltre, il decreto legislativo prevede che la sospensione cautelare comminata dopo le 48 ore rimane efficace nei confronti del dipendente e non inficia il proseguimento dell'azione disciplinare nei suoi confronti da parte della Pubblica Amministrazione
Disposta la sospensione cautelare il dirigente preposto è tenuto ad iniziare la vera e propria procedura disciplinare provvedendo ad inviare immediatamente gli atti all'ufficio disciplinare. Se il dirigente non provvede alla sospensione cautelare e all'inoltro degli atti all'ufficio è passibile di pesanti sanzioni oltre all'eventuale risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione. Da parte sua, l'ufficio disciplinare è tenuto a concludere l'iter disciplinare entro 30 giorni, che decorrono da quando si è venuti a conoscenza del fatto.