Le piccole e medie imprese italiane hanno un urgente bisogno di liquidità per poter affrontare la crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19. Per questo la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di ottenere di far ottenere un credito d'imposta sul pagamento delle Tasse a tutti quei soggetti privati che utilizzeranno i propri risparmi per acquistare quote di Srl di medio-piccole dimensioni. Lo strumento individuato dal Governo per consentire ai soggetti interessati di aderire a questa possibilità di investimento sono una nuova tipologia di Pir, i Piani Individuali di Risparmio, introdotti per la prima volta nel nostro ordinamento nel 2017.
Le indicazioni normative sono contenute nei commi 219-225 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021. Non solo, ma le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2021, predispongono che il beneficio fiscale sia riconosciuto a favore dei medesimi soggetti investitori che dovessero subire delle minusvalenze dal loro investimento in quote di Srl. A tale proposito l'Agenzia delle Entrate ha indetto una consultazione pubblica di tutti gli operatori interessati al fine di emanare la relativa Circolare contenente le disposizioni attuative.
Benefici fiscali, la disciplina del nuovo credito d'imposta
Seguendo l'ordine dei commi contenenti le nuove disposizioni sui benefici fiscali per chi investe in quote di srl medio- piccole, il numero 219 istituisce il summenzionato credito d'imposta.
Viene, comunque, specificato che esso, come tutti gli altri benefici fiscali contenuti nei successivi commi, è rivolto ai soggetti persone fisiche che sottoscrivo i relativi Piani Individuali di Risparmio. Inoltre, il comma 219 precisa che, per godere dell'eventuale credito d'imposta, il sottoscrittore deve mantenere l'investimento per almeno cinque anni.
Non solo, ma il credito d'imposta non può essere superiore al 20 per cento delle somme investite nei Pir. In pratica, se si dovessero investire 10.000 euro nel capitale sociale di una Srl il relativo credito d'imposta non potrebbe superare i 2.000 euro.
Credito d'imposta, le regole operative
Al successivo comma 220 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 viene poi specificato che il beneficio fiscale è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo all'interno delle dichiarazioni dei redditi dei sottoscrittori.
E questo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la stessa minusvalenza si sia realizzata. Inoltre, al successivo comma 221 viene precisato che il credito d'imposta concesso non concorre, ovviamente, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta che si dovesse godere, poi, a causa del manifestarsi di minusvalenze dopo l'investimento in quote di srl non è soggetto, secondo quanto riportato nel comma 222, al limite annuale di 250.000 euro indicato nell'articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007 n° 244. Lo stesso credito d'imposta non è nemmeno soggetto al limite di 700.000 euro indicato nell'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388.
Credito d'imposta, le disposizioni finanziarie e di chiusura
Al comma 223 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio vengono fornite delle disposizioni di carattere finanziario dato che il beneficio è legato alla sottoscrizione dello strumento finanziario dei Pir. Viene specificato, infatti, che ai fini della determinazione del credito d'imposta e della sua spettanza al sottoscrittore, si considerano ceduti per primi i titoli (Pir) acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato. Ovviamente, come indicato al successivo comma 224, data la particolare normativa di favore per questo particolare credito d'imposta, alle minusvalenze relative allo stesso non è applicabile la disciplina ordinaria dettata dall'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in tema di "Plusvalenze" né le imposte sostitutive indicate negli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo 21 novembre 1997 n° 461.
Infine, il comma 225 chiarisce che il nuovo beneficio fiscale può essere fruito in relazione ai piani individuali di risparmio costituiti a partire dal 1 gennaio 2021 su tutti gli investimenti in quote di Srl di piccole e medie dimensioni effettuati entro il 31 dicembre 2021.