I lavoratori a tempo parziale non devono ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori full time ad essi comparabili, per il solo motivo che lavorano meno ore, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive. Il divieto di discriminazione non è che l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza. Pertanto il minor numero di ore lavorative prestate si traduce in una retribuzione più bassa e in una pensione più bassa, ma non incide sull'anzianità contributiva che sarà identica a quella del lavoratore impiegato a tempo pieno.

L'ammontare dei contributi determinato ex Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 7, deve essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi si riferiscono: diversamente, il lavoratore impiegato in regime di part-time verticale si troverebbe a fruire di un trattamento deteriore rispetto al suo omologo a tempo pieno, dal momento che i periodi di interruzione dell'attività lavorativa, che pure non gli danno diritto ad alcuna prestazione previdenziale, non gli gioverebbero nemmeno ai fini dell'anzianità contributiva. E non v'ha dubbio che codesta possibile disparità di trattamento genererebbe sospetti di illegittimità costituzionale ex articolo 3 Costituzione.

In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge n. 463/1983, conv. con mod. dalla Legge n.638/1983, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE , come applicato dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, va interpretato nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro.

Il canone, secondo cui, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto di lavoro a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta: ne è prova la circostanza che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività né l'indennità di disoccupazione, né l'indennità di malattia, essendo quest'ultima correlata ad una perdita di retribuzione che, nel periodo di inattività, non è dovuta per definizione (da ultima: Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 6 luglio 2017, n. 16677).