Malta applica un'aliquota IVA che può arrivare anche al 5,4% per gli yacht più lunghi di 23 metri se vengono utilizzati per il leasing e Bruxelles ha inteso contestare questo regime fiscale. La Commissione europea ha messo sotto accusa Malta, Grecia e Cipro tramite una procedura d'infrazione per non aver riscosso l'importo corretto dell'imposta sul valore aggiunto per le attività riferita alla vendita di barche da diporto.

A detta della Commissione questa procedura potrebbe generare delle distorsioni della concorrenza, oltre che generare una diffusa evasione dell'IVA nel settore, facilitata da norme nazionali non conformi al diritto dell'UE. Pierre Moscovici, commissario per gli affari economici e finanziari, fiscalità e unione doganale, ha dichiarato in proposito: "Al fine di ottenere una tassazione equa, è necessario intervenire laddove necessario, per combattere l'evasione dell'IVA. Non possiamo permettere questo tipo di trattamento fiscale favorevole concesso alle imbarcazioni private, il che distorce anche la concorrenza nel settore marittimo.

Tali pratiche violano il diritto dell'UE e devono terminare".

Nel dettaglio la procedura d'infrazione riguarda:

1) Una base IVA ridotta per il noleggio di yacht - un regime generale IVA applicato da Cipro, Grecia e Malta. Mentre le attuali norme IVA dell'UE consentono agli Stati membri di non tassare la fornitura di un servizio se l'uso e il godimento effettivi del prodotto sono al di fuori del UE, non consentono una riduzione forfettaria generale senza una prova del luogo di uso effettivo. Malta, Cipro e Grecia hanno stabilito linee guida secondo le quali più grande è la barca, meno si stima che il leasing abbia luogo nelle acque dell'UE, una norma che riduce notevolmente l'aliquota IVA applicabile.

2) La tassazione applicata da Cipro e Malta degli acquisti di yacht mediante il cosiddetto "leasing". Le leggi cipriote e maltesi attualmente classificano il leasing di uno yacht come una fornitura di un servizio piuttosto che un bene. Ciò comporta che l'IVA venga riscossa all'aliquota normale su un importo minore del prezzo di costo reale dell'imbarcazione una volta che lo yacht è stato finalmente acquistato, mentre il resto viene tassato come la fornitura di un servizio e ad un tasso notevolmente ridotto.

I tre Stati membri dispongono ora di due mesi per rispondere agli argomenti presentati dalla Commissione. Se non agiscono entro questi due mesi, la Commissione può inviare un parere motivato alle proprie autorità.

Ma cerchiamo di spiegare meglio l'applicazione IVA nel settore, a Malta.

Il tasso applicato varia in tutta l'UE e Malta ha stabilito un aliquota del 18%. Il pagamento dell'IVA è un obbligo legale e la libera circolazione all'interno delle acque europee è consentita solo dietro presentazione di una ricevuta IVA certificata. Pertanto, ad esempio, su uno yacht acquistato per 1 milione di euro viene applicata una liquota del 18% di IVA pari a €. 180.000.

Seguendo il programma approvato dal Dipartimento IVA di Malta, è in effetti possibile ridurre questo tasso in modo significativo, a volte fino al 5,6%. La logica alla base di questo schema deriva dall'effettivo utilizzo e godimento previsto dalla sesta direttiva IVA.

Data la posizione geografica di Malta, nel fianco meridionale del Mediterraneo, si presume che una parte della navigazione della nave avvenga effettivamente nelle acque internazionali, e quindi in un'area in cui l'IVA non è applicabile. È importante notare che ciò non influisce sull'IVA che si dovrà pagare in caso di vendita a titolo definitivo, ma sarà esclusivamente applicabile al leasing dell'imbarcazione.

Questo schema viene attualmente applicato sia in Italia che in Francia senza nessuna contestazione da parte della Commissione Europea. L'Italia, con circolari dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito specifiche tabelle di forfetizzazione della possibilità di utilizzo extracomunitario dell’imbarcazione, così come la Francia che in base all'art.

40 della propria legge per la determinazione del campo di applicazione IVA nel settore della nautica da diporto ha stabilito che il noleggio di imbarcazioni da diporto da parte di una persona imponibile o non imponibile è tassabile in Francia quando la barca è stata effettivamente messa a disposizione del locatario in Francia.

Gli affitti sono imponibili in Francia in proporzione all'impiego dell'imbarcazione nelle acque territoriali comunitarie ed i noleggiatori che hanno difficoltà a svolgere questa valutazione determinano l'uso della barca al di fuori delle acque territoriali della Comunità applicando una riduzione del 50% sull'importo totale degli affitti.