Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Risposta n° 362 nella quale ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire dell'imposta di registro agevolata al 2% anche per l'acquisto di box auto, garage e magazzini da adibire a pertinenze dell'immobile acquistato a titolo di "prima casa".
Il quesito rivolto all'Agenzia delle Entrate
L'amministrazione finanziaria si è vista sollecitare ad un parere dirimente da parte di un notaio, il quale aveva due clienti che intendevano acquistare un locale nel comune di Genova per adibirlo a magazzino. Il locale, accatastato come immobile di categoria C2 e consistente in circa 140 metri quadrati di superficie era situato vicino all'abitazione principale dei due clienti del notaio. L'abitazione, acquistata a suo tempo con le agevolazioni per la "prima casa", è accatastata come immobile di categoria A1. Questo perché, come spiegato dal notaio in sede di interpello, al momento della stipula dell'atto di compravendita dell'immobile, la sua categoria catastale A1 non impediva la fruizione delle agevolazioni fiscali sulla prima casa previste dall'articolo 1, nota 2 bis della Tariffa, Parte I, del DPR 26 aprile 1986 n° 131.
Il DPR 26 aprile 1986 n° 131, definito anche Testo unico sull'imposta di registro, chiarisce che chi acquista un immobile come prima casa possa usufruire di un'imposta di registro agevolata. In pratica, invece che pagare il 9% sulla compravendita, l'aliquota applicata è solo del 2%.
Il notaio interpellante fa notare che i suoi clienti fino ad oggi non hanno destinato alcuna unità immobiliare a pertinenza dell'appartamento. Di conseguenza, chiede se secondo l'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione sull'imposta di registro possa essere riconosciuta anche al magazzino suddetto in qualità di pertinenza dell'immobile adibito a prima casa, come sembrerebbe suggerire anche il testo del punto 3, della nota 2 bis della Tariffa, Parte I, del Dpr 131/1986.
In tale punto 3, infatti, viene specificato che nel caso sussistano le condizioni indicate nei punti precedenti, le agevolazioni fiscali di cui al comma 1 spettano per l'acquisto, anche se effettuato con un atto separato, delle pertinenze dell'immobile. Il punto 3 precisa anche che sono considerate pertinenze dell'immobile principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7.
Il parere dell'Amministrazione finanziaria
L'Agenzia delle Entrate nella Risposta n° 362 ha evidenziato come sia stata volontà del legislatore, emanando le disposizioni contenute nel punto 3 della nota 2 bis dell'articolo 1 del DPR 26 aprile 1986 n° 131, di agevolare l'acquisto, anche se in un momento successivo e, per di più, con uno specifico atto separato, di unità immobiliari adibite a pertinenze.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, richiamando quanto da lei stessa precisato con la Circolare 7 giugno 2010/E, paragrafo 1.1, ha chiarito che il regime impositivo relativo all'acquisto dell'abitazione principale è dirimente per stabilire il regime impositivo della relativa pertinenza.
Tanto più che operando in questo modo si rispetta anche il superiore principio costituzionale contenuto nell'articolo 47, comma 2, della nostra Carta. in base a tale norma la Repubblica "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione". Di conseguenza, conclude l'Agenzia, è possibile applicare l'imposta di registro agevolata al 2% all'acquisto del magazzino in qualità di pertinenza dell'abitazione principale. Ma questo vale anche per tutte le altre pertinenze, come box auto e garage.