L'Agenzia delle Entrate lo scorso 30 agosto ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Risposta n° 360 nella quale ha fornito interessanti indicazioni circa la durata della prescrizione nel caso di omessa dichiarazione dell'imposta di bollo. L'amministrazione finanziaria ha chiarito che il termine prescrizionale, in questo caso, è di soli tre anni.

Il quesito posto all'AdE

L'Agenzia delle Entrate è stata sollecitata ad esprimere un parere dirimente da parte di un contribuente che era stato assoggettato ad un'ispezione di carattere amministrativo -contabile.

Il contribuente in questione, infatti, intratteneva diversi rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione. A seguito di questi controlli era stato rilevato dagli agenti della Guardia di Finanza la mancata corresponsione dell'imposta di bollo relativa ai contratti stipulati da diverse ditte del gruppo del contribuente attraverso il mercato elettronico della Consip.

Per evitare ulteriori sanzioni e problemi l'interpellante, in prima battuta, ha chiesto di attivare la procedura legale per il recupero delle marche da bollo non pagate attraverso un'azione di regresso nei confronti delle società del gruppo che hanno concluso i vari contratti.

Da un successivo controllo, l'interpellante ha appurato che i documenti, contratti ed altri atti negoziali che non risultavano in regola con l'imposta di bollo erano relativi agli anni 2014 e 2015.

Di conseguenza, viene richiesto all'amministrazione finanziaria se, in questo caso, valga il consueto termine di decadenza triennale previsto dall'articolo 37 del DPR 26 ottobre 1972 n° 642.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Prima di rispondere direttamente al quesito posto dal contribuente interpellante, l'Agenzia delle Entrate ha riassunto la normativa generale sull'imposta di bollo, disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972 n° 642.

In base all'articolo 1 di tale testo legislativo, l'amministrazione finanziaria ricorda che l'imposta di bollo è dovuta per tutti gli atti e documenti indicati nella tariffa allegata. Inoltre, come specificato nel successivo articolo 2, il pagamento dell'imposta per tali documenti è dovuto "fin dall'origine" degli stessi. A ciò bisogna aggiungere quanto previsto dal successivo articolo 22 del DPR 642/1972.

Tale norma stabilisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sono obbligati in solido "tutte le parti" che, in qualche modo, accettano, sottoscrivono o negoziano atti o documenti che non siano in regola con le disposizioni dettate dal DPR 642/1972 stesso. Inoltre, come specificato ulteriormente dall'articolo 8 del DPR 642/1972 nei rapporti con la Pubblica Amministrazione statale l'imposta di bollo deve essere pagata dal contraente privato.

Di conseguenza, dato che l'imposta di bollo è completamente regolata dalle disposizioni del DPR 642/1972 e che l'articolo 37 di tale decreto precisa che l'amministrazione finanziaria ha tre anni di tempo per accertare l'eventuale violazione delle sue disposizioni, l'Agenzia delle Entrate concorda con quanto sostenuto dal contribuente interpellante circa la prescrizione triennale dell'imposta, precisando comunque che, essendo intervenuta la decadenza triennale non sarà possibile utilizzare i documenti e gli atti di cui sopra senza prima procedere preliminarmente al pagamento dell'imposta di bollo.