Esame avvocato 2015: dopo la possibile soluzione della prima traccia del parere civile sulla ‘successione’, vi proponiamo quella sulla seconda traccia relativa all'‘assicurazione professionale’.
Il quesito giuridico sotteso alla 2° traccia riguarda la sottoscrizione di una polizza assicurativa professionale che copre le responsabilità civili derivanti dall’esercizio di un’attività professionale.
In particolare, Tizio, commercialista, aveva stipulato con un agente assicurativo della società Alfa, un contratto contenente una clausola in base alla quale potevano essere avanzate richieste risarcitorie durante il periodo coperto dalla polizza anche per eventi anteriori alla stipulazione della stessa. Subito dopo la stipula della polizza, a Tizio viene notificata una domanda giudiziale relativa al risarcimento dei danni subìti da Caio per un presunto illecito professionale in data anteriore alla sottoscrizione del suddetto contratto di assicurazione. Il commercialista Tizio si costituisce in giudizio contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria e chiamando in causa la compagnia assicuratrice Alfa per sentirsi manlevare da ogni richiesta avanzata in ordine alla relativa responsabilità.
Il giudice non accoglie la richiesta di chiamata in garanzia di Alfa e condanna Tizio in quanto sussistente l’illecito professionale. Dichiara altresì nulla la clausola prevista dal contratto assicurativo sulla copertura anteriore alla stipula in virtù del ‘principio del rischio aleatorio’ secondo cui la garanzia copre il verificarsi di un evento futuro ed incerto.
Il contratto aleatorio/assicurativo
Nel caso in esame, particolarmente rilevante è la circostanza per cui Tizio alla data della sottoscrizione della polizza non era a conoscenza di aver commesso il presunto illecito in quanto Caio non aveva mai manifestato, a mezzo diffida scritta, che volesse agire sei suoi confronti per la richiesta di risarcimento di eventuali danni.
La soluzione del parere richiede innanzitutto una previa analisi dei requisiti del contratto assicurativo, il quale per definizione è un atto negoziale avente natura aleatoria.
È caratterizzato, inoltre, da un’iniziale incertezza in ordine al risultato economico che possono conseguire le parti contraenti. Il rischio assicurato, sotteso al rapporto sinallagmatico (nei contratti a prestazioni corrispettive), è strettamente ricollegato ad un evento incerto e, per tale ragione, ha rilievo ‘causale’. Una eventuale sproporzione tra le due prestazioni non dà però modo di risolvere il contratto aleatorio per eccessiva onerosità o per lesione in quanto l’ammontare delle prestazioni è dato dall’evento incerto. Tuttavia, è nullo il contratto aleatorio quando è privo di causa, ovvero la ‘bilateralità soggettiva dell’alea’ (una delle parti ignora il rischio) e l’oggetto, ovvero manca il rischio.
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In bocca al lupo a tutti i candidati per la prova di domani che vi vedrà impegnati nella redazione del parere penale.