Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito della cosiddetta procura alle liti conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso contrario, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la sentenza, emessa a conclusione di un processo che sia stato introdotto senza una procura alle liti benché non sia inesistente è tuttavia nulla, difettando di un presupposto processuale necessario per valida costituzione del giudizio, in ogni stadio e grado di esso.

Generalmente il giudice quando rileva un difetto di procura o un vizio che determina la nullità della procura al difensore, ai sensi dell’articolo articolo 182, comma 2, c.p.c. provvede ad assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta l'assistenza, per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. Se ci si trova invece nell’ambito di un procedimento esecutivo la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione attribuisce la facoltà di proporre domanda anche in relazione al processo di esecuzione, a meno che non vi sia un'espressa limitazione della validità' del mandato.

Tale potere però viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione o prima della notificazione del precetto e dell'inizio dell’esecuzione. Non opera infatti, in tali casi, il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e il processo di esecuzione. Cosa succede quindi se si verificano tali circostanze?

Conseguenze della carenza della procura del difensore

A rispondere a tale quesito ci ha pensato la Cassazione con sentenza n. 8959/ 2016, che si è pronunciata su un'opposizione all'esecuzione proposta da un uomo avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatogli da un avvocato poi deceduto prima della notificazione del pignoramento.

Dopo che il Tribunale ha accolto l'opposizione, reputando che il legale non avesse titolo per recuperare le somme oggetto del pignoramento, il giudice dell’opposizione ha dichiarato la nullità assoluta del pignoramento presso terzi per difetto dello ius postulandi. Il giudizio è finito in Cassazione, dove i ricorrenti hanno lamentato che il giudice dell'opposizione non aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, perché proposta oltre il termine di 20 giorni di cui all'articolo 617 c.p.c.

Ebbene sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione, perché sia dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione, per non essere il difensore del creditore munito di valida procura, non ha natura di opposizione esecutiva.

Essa non e' volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo. Le conseguenze che ne discendono sono 2:

  • tale richiesta non impedisce che la nullità resti sanata;
  • tale istanza, inoltre, non é soggetta ai termini di decadenza previsti per le opposizioni agli atti esecutivi.

Può quindi essere rilevata e dichiarata dal giudice dell'esecuzione in ogni momento del procedimento anche senza l'impulso di parte. Nella caso di specie quindi i giudici di legittimità hanno dichiarato nullo il precetto intimato sulla base della procura rilasciata dalla parte deceduta e la nullità dell'atto di pignoramento notificato in forza della medesima procura. La regola è infatti quella che prevede che il mandato si estingue sempre per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui.