Dopo lo stop della Suprema Corte di Cassazione sul referendum per l'abolizione dei voucher per le prestazioni di Lavoro occasionale, il decreto-legge 50/2017 li aveva, in ultimo, rimossi dall'ordinamento assecondando i maggiori orientamenti politici. Una morte però solo formale, sembrerebbe: il presidente Inps Tito Boeri avrebbe infatti pubblicato ieri la circolare 107/2017 che descriveva il funzionamento dei "Presto", essenzialmente dei nuovi voucher con una disciplina rinnovata.
Si specifica però che i vecchi voucher erogati prima dell'abolizione saranno utilizzabili per tutto il 2017 e in particolare saranno ancora erogabili per tutto l'anno nel singolo caso del bonus baby-sitter alternativo al congedo parentale.
Il funzionamento dei nuovi voucher
Niente carta prepagata, quindi. Operativi dal prossimo 10 luglio, la circolare appare molto chiara sulle modalità di funzionamento dei nuovi "Presto". Anzitutto, occorre distinguere tra due casi specifici: quello in cui il datore di lavoro sia una persona fisica non nell'esercizio di impresa o libera professione, per cui è previsto il libretto-famiglia; tutti gli altri casi, in cui è previsto il contratto di prestazione occasionale.
Gli importi minimi variano a seconda del tipo di contratto: nel caso del libretto-famiglia, l'importo minimo sarà quantificato in 10 €, a cui vanno sottratti 1,65 € di contributi previdenziali, 0,25 € di premio Inail e 0,10 € di oneri gestionali, portando il netto percepito a 8 € complessivi. Nel caso del contratto di prestazione occasionale, invece, il netto minimo è fissato a 9 €/orari per un minimo di quattro ore (quindi, 36 € minimi di contratto), che diventano per il datore di lavoro 12,41 €.L'importo di 9 € non è vincolante e si può proporre anche una cifra maggiore, mentre nei contratti nel settore agricolo il minimo è più basso ed è disciplinato da uno specifico regime di contratti collettivi.
Gli importi massimi invece si attestano sui 5.000 € annui a lavoratore e 2.500 € annui per ciascun datore di lavoro. Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà superare i 5.000 € di compensi sommando il complesso del personale. Il decreto-legge pone però un'importante eccezione: per i lavoratori pensionati, under-25, disoccupati e beneficiari di reddito di inclusione gli importi versati siano considerati solo al 75% dal punto di vista del datore di lavoro. Dunque, anche per questi lavoratori a regime speciale, il tetto massimo è comunque da considerarsi di 5.000 €.
Procedura anti-abusi
Il portale Inps propone inoltre anche un sistema per prevenire eventuali abusi del nuovo sistema: il datore di lavoro, dopo l'obbligo di notifica preventiva della prestazione lavorativa all'Inps, ha la possibilità di comunicare all'Istituto nei tre giorni successivi la mancata effettuazione del lavoro, liberandosi così dal vincolo del pagamento qualora la prestazione non sia avvenuta.
Uno strumento carico di rischi di abusi da parte di datori di lavoro insolventi. Per questo motivo l'Inps ha dato la possibilità ai lavoratori di segnalare sul proprio portale l'avvenuto lavoro bloccando così la revoca del datore di lavoro.