Dal 13 gennaio è entrato in vigore il Decreto Madia, che ha cambiato le regole per le visite fiscali dei lavoratori del settore pubblico. Le fasce di reperibilità in cui i dipendenti hanno l'obbligo di essere reperibili e farsi trovare presso la propria residenza sono di sette ore, compresi i giorni non lavorativi e festivi, e vanno dalle 09.00 alle 13.00 della mattina e dalle 15.00 alle 18.00 del pomeriggio.

Per i dipendenti del settore privato invece le fasce orarie non sono cambiate, e restano di quattro ore quotidiane, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. L'armonizzazione delle fasce orarie che avrebbe reso uguali per tutti i lavoratori gli orari di reperibilità come suggerito dal di Stato è dunque saltata.

Come funzionano le visite fiscali

Le visite di controllo possono essere svolte sistematicamente e ripetutamente sin dal primo giorno di malattia, e possono essere disposte dal datore di lavoro pubblico tramite un servizio telematico offerto dall'Inps oppure autonomamente dall'ente previdenziale stesso.

E' compito dell'Inps assegnare l'esecuzione della visita ai medici incaricati. Sono esentati dal rispetto delle fasce orarie quei lavoratori colpiti da malattie gravi che richiedono terapie salvavita e coloro che si sono visti riconoscere la causa di servizio.

Andare al mare durante il periodo di malattia

Le modifiche introdotte dal decreto Madia servono per contrastare l'assenteismo ingiustificato ed il fenomeno delle false malattie, ma cosa prevede la legge nel caso in cui un lavoratore venga per esempio trovato al mare al di fuori delle fasce di reperibilità? Un dipendente in malattia ha il diritto al di fuori degli orari di reperibilità di svolgere le normali azioni quotidiane, tra cui eventualmente anche recarsi in spiaggia, sempre che questo non comprometta le sue condizioni di salute rendendo più difficoltosa la guarigione.

Per esempio sarebbe passibile di licenziamento un dipendente che è in malattia per mal di schiena e viene sorpreso a tagliare la legna in giardino. E' necessario pertanto considerare se l'attività svolta dal lavoratore in malattia possa pregiudicare il suo stato di salute. E in questo caso l'onere della prova ricade sul datore di lavoro.

Addirittura secondo la giurisprudenza un lavoratore in malattia può persino svolgere un altro lavoro, a patto che questo sia compatibile con il suo stato di salute e l'esigenze di riposo volte al recupero dalla malattia. Il ragionamento alla base anche in questo caso è identico alle attività svolte al di fuori degli orari di reperibilità. La cosa fondamentale è che le attività svolte non pregiudichino la guarigione, altrimenti il lavoratore può essere licenziato.