La Legge di Stabilità 2016 al fine di incentivare l’utilizzo del contratto di leasing, che richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ha previsto notevoli vantaggi fiscali. Il titolare del contratto di leasing ovvero l’utilizzatore dell’immobile può chiedere infatti al concedente (di solito una banca o una società di leasing) di acquistare quello stesso immobile. L'utilizzatore si obbliga quindi a pagare periodicamente un canone di leasing come per il contratto di locazione. Alla scadenza del contratto, è prevista la facoltà di riscattare l'immobile ad un prezzo prefissato, decurtando il canone già versato.

Per usufruire dei vantaggi fiscali è necessaria la presenza di 3 condizioni al momento della stipula del contratto: occorre cioè che il titolare del contratto non abbia compiuto ancora 35 anni di età e non abbia un reddito superiore a 55 mila euro. E' inoltre indispensabile che l'immobile, oggetto del contratto di leasing, sia adibito ad abitazione principale.

Il 1° vantaggio fiscale: deduzione parziale dei canoni di locazione

Tra i principali vantaggi fiscali vi è anche quello della detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale. Il contribuente può portare in detrazione un importo pari al 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori, nell’ipotesi di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto di una 1° casa.

Il massimale della base di commisurazione della detrazione non può superare però i 4 mila euro di interessi passivi. Il limite massimo della detrazione è fissato in 760 euro. Tale primo vantaggio fiscale è inoltre cumulabile con l’agevolazione fiscale che consiste nel portare in detrazione una parte dei canoni di locazione finanziaria.

Tale detrazione deve essere calcolata sull’ammontare complessivo dei canoni pagati nel corso dell’anno, oltre che sulla singola quota degli interessi. La quota detraibile ai fini IRPEF è pari al 19% dell'ammontare complessivo dei canoni di locazione. Il massimale della base di commisurazione della detrazione in questo caso è di 8 mila euro.

La quota detraibile potrà così raggiungere l’ammontare massimo di 1.520 euro. Affinché l’operazione possa essere veramente conveniente bisogna innanzitutto verificare il costo del leasing immobiliare e poi prendere in esame il risparmio fiscale dovuto alla maggiore detrazione. Il maggior beneficio ai fini fiscali può anche realizzarsi all’atto del riscatto.

Qual è il 2 ° vantaggio fiscale previsto dalla legge di Stabilità?

Il secondo vantaggio consente al contribuente di fruire anche di una detrazione del 19% del costo sostenuto per il riscatto, per un importo non superiore però a 20 mila euro. Per i soggetti di età superiore a 35 anni, l’importo detraibile ai fini IRPEF è dimezzato, dunque al massimo 4 mila euro per i canoni di leasing e 10 mila per il costo sostenuto per il riscatto.

Occorre sottolineare che le due detrazioni, quella relativa all’importo dei canoni e quella relativa al costo di riscatto, sono cumulabili, trovando applicazione su piani distinti. In tale ipotesi, la detrazione ammonterà ad un importo complessivo di 5.320 euro (dicui 3.800 euro per l’importo del costo di riscatto). Le legge di Stabilità 2016 introduce inoltre un regime fiscale agevolato anche con riferimento all’imposta di registro che si applicherà con aliquota ridotta all’1,5% per gli atti di acquisto, relativi ad immobili abitativi non di lusso. Per altre info di economia premi il tasto 'segui'.