La tredicesima mensilità è un istituto molto conosciuto dai Lavoratori dipendenti che di norma viene percepito a dicembre, in prossimità delle festività natalizie. In pratica, la tredicesima può essere definita un riconoscimento economico aggiuntivo al normale stipendio che viene erogato dal datore di lavoro in busta paga. La tredicesima ha delle regole di calcolo ben definite e delle norme che la rendono un diritto inviolabile del lavoratore che prescinde anche da eventuali assenze dal lavoro. L’istituto è un diritto anche nel lavoro domestico e pertanto deve essere percepito anche da colf, badanti, baby sitter e così via.

Non tutti i lavoratori però la percepiscono, o perché non ne hanno diritto, o perché il datore di lavoro non vuole erogarla. Nel primo caso, a determinate condizioni l’assenza di questa mensilità aggiuntiva è perfettamente legale e non si può fare opposizione alla mancanza. Nel secondo invece, il lavoratore può opporre azione per vedere tutelato il suo diritto. Ecco le regole per calcolare l’ammontare di quanto spettante in vista della ormai prossima erogazione della tredicesima e che requisiti sono necessari nel tanto complicato lavoro domestico, ben sapendo che l'Inps da poco ha aperto sul suo portale ufficiale uno spazio ad hoc con un simulatore di calcolo proprio riguardante la tredicesima mensilità.

Infortuni, malattia e tredicesima

In linea di massima la tredicesima mensilità è pari ad 1/12 dello stipendio annuo erogato al dipendente. Il lavoro domestico ha un datore di lavoro che è nettamente diverso dagli altri e per questo spesso, non è obbligato ad adempiere a particolari obblighi di legge che sono in capo agli altri datori di lavoro.

Il datore di lavoro domestico spesso è il vecchietto che necessita dell’assistenza di una badante. Esso non funge da sostituto di imposta e non è tenuto a regolarizzare il lavoratore con contratto. Basta una semplice lettera di assunzione in duplice copia (una per il datore ed una per il dipendente) ed allo stesso tempo non è necessario regolarizzare lo stipendio mensile tramite busta paga.

Il lavoro domestico però è regolarizzato da un normale contratto collettivo nazionale che è stato rinnovato proprio nel 2017 e per regolarizzare l’assunzione della badante il datore di lavoro è obbligato a comunicare i dati relativi al rapporto di lavoro all’Inps. In base al CCNL di categoria la tredicesima spetta in base allo stipendio ed alla durata del rapporto di lavoro nell’anno solare di riferimento (il 2017 per la tredicesima che si percepirà tra qualche giorno), a prescindere da eventuali assenze per malattia, infortunio sul lavoro o gravidanza.

Come calcolarne l’importo

Spesso la tredicesima viene erogata a rate, cioè ogni mese con il normale stipendio ed è tutto riportato in busta paga.

Nel lavoro domestico, quando non c’è una busta paga in piena regola, ma solo una semplice ricevuta comprovante l’erogazione dello stipendio, questa eventualità viene inserita nella lettera di assunzione. In assenza di diciture relative a questo aspetto della tredicesima, la stessa deve essere erogata obbligatoriamente. La cosiddetta gratifica natalizia spetta anche a lavoratori impegnati presso più di un datore di lavoro e quindi presso più di una famiglia. In questo caso la tredicesima verrà erogata pro quota da ciascun datore di lavoro in base ai periodi di lavoro del dipendente da gennaio a dicembre 2017. La tredicesima si calcola dividendo l’importo dello stipendio annuale percepito per i mesi di lavoro svolti.

Alla tredicesima però, rispetto al normale stipendio non vengono applicate le normali detrazioni come quelle per familiari a carico e quindi viene tassata ordinariamente. Ecco perché anche lavorando tutto l’anno, la tredicesima percepita spesso non è identica ad un mese di stipendio intero. Va inoltre calcolato che per la lavoratrice che riceve anche vitto e alloggio dal datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a maggiorare la gratifica natalizia anche della parte di indennità vitto e alloggio normalmente e mensilmente erogata alla lavoratrice. In base al valore dell’indennità di vitto e alloggio del nuovo CCNL, alla lavoratrice che ha lavorato tutto l’anno spetterebbe un importo aggiuntivo di 163,20 euro.