La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25680 del 21 giugno, ha statuito sulla condotta dell'avvocato che tramite raggiri ed artifici, ingenera nel proprio assistito una speranza sulla effettività di una tutela in realtà inesistente, non esonerandosi dal chiedere il corrispettivo per l'attività professionale. Si tratta di truffa contrattuale. Con questa nozione si fa riferimento anche al comportamento del difensore volto a nascondere alla parte che a lui si è rivolta, un proprio inadempimento.
A questa circostanza è equiparata anche quella in cui, il legale, non renda noto al cliente la sua impossibilità giuridica ad essere tutelato. Si configura la fattispecie di reato aggravato, laddove la parte rappresentata abbia conferito o rinnovato il mandato al difensore, a fronte di una produzione di uno svantaggio per il primo a cui corrisponde l'arricchimento del secondo. Si sta parlando spesso di vicende aventi ad oggetto la responsabilità professionale; alcune possono risultare opinabili e altre meno.
Il caso e la conferma della Suprema Corte di Cassazione: reato di truffa aggravata
Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, il libero professionista, aveva fatto credere al cliente di aver proposto un'impugnazione; in realtà, l'atto non è mai venuto ad esistenza.
A tal punto, il cliente che rivestiva lo status di vittima di un reato, aveva buoni motivi per confidare in un esito positivo. A sua volta è stato vittima di un ingenerato affidamento di una realtà difforme dall'evolversi della realtà giuridica. Il comportamento dell'avvocato, sia in primo che in secondo grado, è stato qualificato come valida ipotesi di truffa aggravata dal fatto di averla realizzata abusando della prestazione d'opera e incassando il pagamento. di 6.500 euro. Il ricorso proposto in Cassazione dall'avvocato protagonista della vicenda, non ha però generato esiti diversi. Gli "Ermellini" hanno proseguito nell'orientamento interpretativo delle precedenti fasi, confermando, pertanto, la condanna in capo a colui che ha cercato di nascondere le omissioni riguardanti l'esercizio della relativa attività professionale.