L'esercizio dell'attività forensesta incontrando sempre più difficoltà; non è un caso, oggi, sentir parlare di avvocati realmente depressi con annessi certificati medici comprovanti tale stato. Ma, per la Corte di Cassazione, questo stato depressivo non costituisce un legittimo impedimento di natura assoluta al punto tale da rendere giustificabile l'omessa presentazione nei termini dell'appello o di qualsivoglia ulteriore atto. L'assunto è stato dichiarato da parte degli "Ermellini" nella sentenza n.24852/16. Viene specificato che lo stato di depressione che ha colpito il professionista non è tale da rendere impossibile qualsiasi attività durante tutto il tempo della malattia.

In virtù di tale sentenza, è stata confermata l'ordinanza della Corte di Appello che aveva proceduto al rigetto della richiesta di restituzione in termini avanzata dall'avvocato della persona imputata, con la quale eccepiva che la mancata presentazione dell'atto era da ricollegarsi al suo stato di malattia mentale. A nulla rileva il certificato medico debitamente presentato; l'impedimento assoluto per il periodo di malattia certificato non esonera l'avvocato dalla semplice comunicazione del fatto impeditivo al cliente o all'ordine.

Lo stato di malattia deve essere grave e realmente inabilitante

Per l'orientamento prevalente, la legittima richiesta di restituzione in termini per proporre impugnazione, deve consistere in una inevitabile forza maggiore che renda ilil libero professionistaincapace di intendere e volere.

L'inibizione della depressione, seppur certificata, deve essere tale da impedire anche il banale svolgimento di soluzioni alternative per la preparazione della difesa, come la nomina di un sostituto. Inoltre, la sentenza, oltre a non riconoscere natura scusante alla dichiarata depressione, ribadisce il principio in virtù del quale ogni imputato è titolare della facoltà di proporre impugnazione in via autonoma.

Come corollario di ciò, discende l'acclarato dovere in capo alla parte di controllare l'operato del legale al quale ha affidato il mandato, soprattutto in merito allo scadere dei termini. A seguito di tale affermazione, se ci fosse stata la normale dose di ordinaria diligenza da parte di entrambi, si sarebbe evitato l'inutile decorso del termine per la presentazione dell'atto di appello.