Le novità introdotte dalla legge 76/2016 non rimangono circoscritte solo alle unioni civili tra persone del medesimo sesso, ma si estendono anche alle coppie che convivono (per minimo 2 anni). La coppia è composta da 2 persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza materiale e morale. La nuova disciplina non è applicabile invece alle coppie nelle quali uno solo dei 2 sia separato.

La convivenza alla luce della legge n.76/2016 quindi sussiste quando c’è:

  • il matrimonio, con moglie e marito di sesso diverso;
  • un unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • dei conviventi che abbiano fatto una dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto. La dichiarazione rappresenta una prova dell’’inizio convivenza e della sua durata ed un pre-requisito per chi vuole stipulare un contratto di convivenza. Quest’ultimo serve a regolare i rapporti patrimoniali fra i conviventi e deve essere iscritto all’anagrafe. Tale contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con scrittura privata autenticata dal un legale o da un avvocato o atto pubblico. Le cause di risoluzione del contratto di convivenza (in cui vengono meno gli accordi contenuti nello stesso) sono: l'accordo delle parti; il recesso unilaterale dal contratto, la morte di uno dei conviventi; l'unione civile o il matrimonio tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona

Quali sono i diritti e i doveri dei conviventi di fatto?

Ricordiamo innanzitutto che i nuovi diritti e obblighi spettano sia alle coppie che hanno provveduto a registrare la loro convivenza all’anagrafe del comune di residenza, sia a quelle che invece scelgono di non effettuare questa formalità.

La dichiarazione anagrafica infatti non è una “pubblicità costitutiva” della convivenza, ma solamente una sorta di  facilitazione della prova della convivenza.

Per quanto riguarda i doveri nel caso di separazione o di cessazione della convivenza il giudice, su richiesta di uno degli ex conviventi, può stabilire l’obbligo dell’altro a versargli gli alimenti, se versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Si tiene conto anche delle condizioni economiche dell’onerato.( articolo 438 del Codice civile).

Per quanto riguarda i diritti questi possono consistere in tutele:

  • nell’accedere e conservare la casa comune riconoscimento delle stesse cause di preferenza previste per i coniugi nelle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari
  • possibilità di prestare una vera e propria assistenza in caso di malattia o di ricovero, anche con riferimento alle scelte connesse al trattamento terapeutico;
  • la reciproca possibilità di visita in carcere; i conviventi vengono infatti equiparati ai coniugi nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario; 
  • successione nel  contratto di affitto, in caso di recesso o di morte del convivente intestatario
  • in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, il compagno ha il diritto di continuare a viverci per un periodo limitato, in base alla durata della convivenza.

Resta infine da menzionare la possibilità di condividere gli aspetti economici, che consistono in primo luogo in una partecipazione agli utili al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente.

Viene riconosciuto al convivente il diritto al risarcimento, con gli stessi criteri previsti per marito e moglie, a seguito del decesso del convivente derivante da fatto illecito. Infine il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno se l’altro partner viene dichiarato interdetto o inabilitato. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome.