La giurisprudenza continua a pronunciarsi in materia di prescrizione delle cartelle di pagamento, tema sempre moto sentito dai contribuenti. Questa volta lo ha fatto con l’ordinanza n.12715/2016 dove la Cassazione ha sostenuto in breve la presenza di 2 termini di prescrizione per le sanzioni e gli interessi relativi alla cartella di pagamento che diviene definitiva e per la sentenza non più impugnabile.
La cartella di pagamento non opposta non può essere parificata ad una sentenza passata in giudicato. Una buona occasione quindi per ricordare anche che la prescrizione per l'iscrizione a ruolo è differenziata a secondo dell’origine del tributo.
Si ricorda, ad esempio, la prescrizione quella quinquennale per i contributi INPS, triennale per il bollo auto, decennale per l’IRPEF.
Il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione
Il caso da cui trae origine la sentenza ha riguardato l’impugnazione di un avviso di pagamento notificato nell’anno 2012. Il contribuente ha quindi proposto ricorso in CTP (Commissione Tributaria Provinciale) evidenziando l’avvenuta prescrizione delle somme (interessi e sanzioni) relative alla cartella notificata nell’anno 2002 e non opposta. Erano infatti decorsi 10 anni tra la notifica della cartella di pagamento e il relativo l’avviso di pagamento. Dopo l’accoglimento del ricorso in CTP e il rigetto in CTR che ha sostenuto che per le sanzioni divenute definitive debba applicarsi la prescrizione di 10 anni, la vicenda è finita in Cassazione.
La CTR ha sottolineato infatti che il termine di prescrizione entro cui si può far valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria che si riferisce sanzioni sono sempre di tipo unitario (di 10 anni). I giudici di Piazza Cavour hanno al contrario ritenuto che la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme tributarie è di 10 anni se deriva da sentenza passata in giudicato.
E questo in virtù dell'art. 2953 cod. civ., che prevede la prescrizione decennale per le la sanzione che deriva da una sentenza oramai non impugnabile.
Viceversa se la definitività della sanzione amministrativa non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile (es. sentenza), come nel caso di specie deve applicarsi il termine di prescrizione di 5 anni, previsto dall'art.
20 del d.lgs. n.472/ 1997. Tale termine decorre dalla notifica dell'atto esattoriale. Secondo gli Ermellini quindi è da ritenersi pacifico, in tal caso, il decorso del termine quinquennale di prescrizione, posto anche che gli effetti di cui all’articolo 2953 cod. civ sono diversi da quelli prodotti da una cartella divenuta definitiva proprio perché non opposta. Gli effetti che ne conseguono sono che in assenza di atti interruttivi della prescrizione, dopo i 5 anni, Equitalia non può più richiedere le somme per sanzioni ed interessi, spesso poi più alti dell’originario debito tributario.
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