Fra le cattive abitudini degli italiani c’è anche in primis quella della cosiddetta 'guida sportiva' o per meglio dire spericolata. Un’altra usanza ‘solidaristica’ molto usata è anche quella di segnalare ad altri automobilisti la presenza di un posto di controllo delle forze dell’ordine o di un autovelox. Benché tale condotta non sia ascrivibile al reato penale, essa dà luogo ad una violazione del codice della strada, sanzionato amministrativamente con una multa (per violazione dell’art.
153 del Codice della Strada). Stesso trattamento è inoltre riservato a chi non si ferma ad un posto di blocco della polizia. La Corte d’Appello con la recente sentenza n. 3252/2016 ha ricordato infatti che chi non si ferma all’alt delle forze dell’ordine, non commette alcun reato se la sua marcia prosegue entro i limiti di velocità senza generare una situazione di pericolo, non violandosi così le regole di comune prudenza.
Cosa ha detto la sentenza della Corte d’Appello?
Nel caso di specie, i giudici romani hanno assolto l’automobilista, che era stato condannato in 1° grado per resistenza a pubblico ufficiale poiché non aveva fermato il proprio mezzo e aveva proceduto avanti ignorando completamente lo stop della polizia.
Ecco dunque che i giudici d'Appelli, capovolgendo il responso dei colleghi di merito, hanno tracciato la sottile differenza fra tale condotta e quel comportamento che dà luogo ad un illecito penale. Quest’ultimo infatti è vietato dalla norma penale proprio perché si perfeziona allorquando si accelera, commettendo altre infrazioni del C.d.S, in grado di generare situazioni di potenziale pericolo per il traffico ed altri pedoni. In tali ipotesi scatta il reato di resistenza a pubblico ufficiale se sussistono 2 condizioni:
- una guida pericolosa per eludere il controllo: l’automobilista deve porre in essere manovre tali da costituire un generale pericolo. Se si fa marcia indietro o inversione di marcia o non si superano i limiti di velocità si può star sicuri di non incorrere in alcun reato.
- il dolo, ossia la consapevolezza da parte dell’automobilista dell’intimazione di stop. Non commette reato, quindi, l’automobilista che fornisca la prova di non aver udito il fischietto della polizia, di aver creduto che l’intimazione di arresto fosse rivolto ad un'altra auto, o di aver visto in ritardo la paletta alzarsi in aria. La prova testimoniale può essere a tal fine abbastanza risolutiva per convincere il giudice della propria buona fede
Le sanzioni previste e le tutele con il ricorso
Quindi chi non si ferma al posto di blocco, facendo finta di non vedere l’auto dei carabinieri, benché quindi sia immune dalla condanna penale tuttavia potrebbe rischiare una multa, per violazione degli articoli 180 e 181 del CdS (guida senza patente o senza i contrassegni per la circolazione o con l’assicurazione scaduta).
In tali ipotesi, le forze dell'ordine possono contestare immediatamente l'infrazione del CdS e multare quindi subito l’automobilista indisciplinato o se ci sia un’impossibilità in tal senso, possono notificargli entro e non oltre 90 giorni il verbale di accertamento direttamente al suo domicilio. L'automobilista multato potrà però opporsi alla multa, chiedendo l’annullamento del verbale al Giudice di Pace, per vari vizi di notifica come già diffusamente detto in un precedente articolo. Per restare aggiornati sempre su tali argomenti potete premere il tasto segui accanto al mio nome