La casistica della giurisprudenza in tema di multe è sempre stata molto varia, allo steso modo delle possibili violazioni del codice della Strada. Recentemente la magistratura si è schierata dalla parte del cittadino con alcune pronunce, che passano in rassegna le ipotesi in cui i verbali di accertamento possono ritenersi nulli e quindi si possono tranquillamente stracciare. In uno di tali casi rientra l’ipotesi dello ‘stato di necessità’ confermato in primis da un certificato del pronto soccorso.

Multa nulla anche se il pericolo è imminente

E a tal proposito tutta la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l’eccesso di velocità rilevata dall’Autovelox può essere giustificato e quindi invalida la multa in presenza di :

  • Un’effettiva situazione di inevitabilità ed urgenza.
  • Tale situazione di ‘pericolo imminente’ non deve però essere stata autodeterminata.
  • La gravità dello stato di necessità deve essere in ultimo sempre proporzionata al comportamento.

Sia la Suprema Corte nella sentenza n.

7198/2016 ma anche il G.d.P. Agropoli, con la recente sentenza n. 725/16 hanno sottolineato i punti nodali della questione che ha condotto all’annullamento del verbale a seguito dei ricorsi presentato dall’automobilista, il caso di specie sottoposto ai giudici ha riguardato un imminente parto. I magistrati in particolare hanno ritenuto che anche quando la moglie ha le doglie è legittimo correre, non rispettando i limiti di velocità. La prova da fornire per l’accoglimento del ricorso è la dimostrazione della sussistenza dell’urgenza e del pericolo (putativo). Presupposti in presenza dei quali si può fare uno strappo al rispetto del C.d.S.

Nullala multa se la data e l’orario non sono corretti

E sempre a favore dell’automobilista deve anche ritenersi nullo il verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente quando lo stesso viene inviato oltre i termini previsti dalla legge.

Si tratta di vizi di notifica che le amministrazioni comunali spesso commettono nel momento in cui notificano la sanzione per l’omessa comunicazione oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza dei 60 giorni entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare la multa (art. 126 bis, c. 2, del C. d S. ).Inoltre il G.d.P.

La Spezia, con la recente sentenza n. 671/16 sempre in tema di multe elevate per eccesso di velocità dall’autovelox o altro dispositivo elettronico ha richiamato due recenti sentenze (n. 22883/14 e sent. n. 13887/10 ) della Corte di Cassazione.

Il caso è quello in cui tali dispositivo rilasciato uno scontrino con una data e un ora diversa da quella in cui è stata rilevata l’infrazione.

A detta degli Ermellini, la difformità tra la data in cui è avvenuta la violazione del CdS e ciò che è riportato dal sullo scontrino del telelaser o dal tutor a margine della foto, permette all’automobilista di chiedere con ricorso al Giudice di pace l’annullamento della multa.Le motivazioni sottese alla predetta sentenza sono da rinvenirsi nel fatto che il telelaser o l’autovelox potrebbero essere difettosi e non funzionare correttamente visto l’errore nell’apposizione della data.

I giudici di La Spezia hanno ricordato infatti che sia il tutor che l’autovelox devono:

  • possedere i certificati di periodica taratura e controllo che devono essere esibiti al conducente in caso di contestazione della multa, altrimenti il verbale è nullo proprio perché vi potrebbe essere un generale malfunzionamento dell’apparecchiatura elettronica;
  • prevedere l’esibizione della foto dell’auto e della targa in modo chiaro. La foto se non viene depositata davanti al magistrato in caso di impugnazione o non viene esibita su richiesta dell’automobilista, rende nulla la multa.