A seguito del consueto annuale incremento ISTAT, l'importo dell'assegno mensile di maternità è stato incrementato ed attualmente è pari a Euro 334,53 per cinque mensilità per un totale di Euro 1672,65.

Esso spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2013 al 31.12.2013.

La madre lavoratrice può chiedere l'assegno se non ha diritto all'indennità di maternità dell'Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l'importo dell'indennità o della retribuzione è inferiore all'importo dell'assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l'assegno in misura ridotta.

Il valore dell'indicatore della situazione economica, (ISE) con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2013 al 31.12.2013, è pari a Euro 34.873,24.

I requisiti

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta a:

  • Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
  • cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:

    • carta di soggiorno;

    • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il diritto all'assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.

La domanda

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).