Non tutte le imposte vengon pernuocere: la famigerata Imu (Imposta Municipale Unica), oggetto diinnumerevoli e furiose polemiche, cavallo di battaglia della recentecampagna elettorale di qualche politico, per alcuni contribuentisvela una gradita novità. Nella dichiarazione dei redditi che gliitaliani si appresteranno ad effettuare quest'anno, riferita airedditi percepiti nel periodo d'imposta 2012, per la prima volta latassa sugli immobili sostituisce le imposte dirette (Irpef eaddizionali) dovute per il possesso di redditi fondiari non locati.

Ciò vale non solo in riferimento allaprima casa (dimora principale) ma anche alla seconda casa tenuta "adisposizione", sfitta o concessa in comodato d'uso gratuito ad unfamiliare. La buona notizia consiste proprio in questo: mentre nelladichiarazione dei redditi dell'anno precedente (riferita quindi alperiodo d'imposta 2011) la vecchia normativa prevedeva che lacosiddetta "seconda casa" rientrasse nel reddito complessivoassoggettato ad Irpef con la maggiorazione di un terzo della renditacatastale, nel 2013 il contribuente proprietario di seconda casapagherà su questa soltanto l'Imu, che andrà ad assorbire Ici, Irpefe addizionali. Il risparmio calcolato previsto per questa nutritaschiera di contribuenti si attesta intorno a 1,6 miliardi di euro(circa 93 euro a testa) di riduzione Irpef.

Non male, considerandoche numerosi Comuni hanno optato per l'aliquota massima dell'Imusulla seconda casa (1,06%).

L'intento della precedente normativaconsisteva principalmente nel prevedere una maggiorazione dellarendita catastale della seconda casa (e, quindi, dell'imposta Irpefda pagare ad essa relativa) ai fini di scoraggiare lo "sfitto".In tal senso, l'introduzione dell'Imu come imposta che si sostituiscealle imposte dirette sui redditi da fabbricati sembrerebbe, invece,favorire il fenomeno delle case sfitte.

Sicuramente la legge sull'Imuavvantaggia chi detiene immobili considerati inagibili o inabitabili,per i quali l'imposta municipale si applica, tra l'altro, soltanto sumetà dell'imponibile.

Resta comunque valido l'obbligo delladichiarazione dei redditi da fabbricati anche se soggetti ad impostasostitutiva Imu: da indicare nel quadro B del modello 730 o nelquadro RB del modello Unico, l'assorbimento dell'Irpef e delleaddizionali da parte dell'Imu risulterà in modo automatico.