La possibilità di investire in una forma di pensione complementare rappresenta una buona soluzione per coloro che vogliono andare in pensione prima, optando quindi per un prepensionamento, anche perché c’è il rischio di ricevere una pensione molto più magra di quella che normalmente ci si aspetta. Non ci si scandalizza se molti di questi futuri pensionati decidano quindi di ricorrere a forme di pensione integrativa.
Questo è quello che ha fatto una donna la quale, recandosi in una piccola banca poi incorporata dalla BMPS si è lasciata convincere a stipulare un piano pensionistico integrativo che le avrebbe permesso. a detta dei promotori finanziari, di ottenere ciò che voleva.
I promotori finanziari facendo leva sulle preoccupazioni previdenziali della cliente le hanno però fatto sottoscrivere un contratto atipico avente ad oggetto un piano finanziario chiamato 4You. Tale contratto consisteva nella sottoscrizione sia di quote di fondi comuni di investimento, sia nell'acquisto di titoli obbligazionari, il tutto previa apertura di un finanziamento (mutuo) concesso dalla banca nei confronti della donna, alla quale era stata palesata la facoltà di disinvestire in qualunque momento.
La donna ben presto però scopre che dietro il piano pensionistico integrativo a basso rischio si nasconde un contratto atipico che presentava altri rischi finanziari. La stessa così si rivolge ai giudici per farne dichiarare l’inefficacia, che le danno ragione. Al verdetto però di oppone la banca che propone ricorso in Cassazione.
La Cassazione conferma le sentenze dei giudici di merito
La Corte di Cassazione, con tale recente ordinanza, nel dare ragione alla donna, esamina innanzitutto la causa concreta attraverso cui si può valutare la meritevolezza degli interessi perseguiti in concreto con la stipula del contratto atipico. Gli ermellini ritengono che, poiché la banca ha determinato unilateralmente la forma e l’entità degli investimenti, senza interloquire con la cliente, ciò ha prodotto uno squilibrio tra la cliente che intendeva perseguire un intento previdenziale e la banca che mirava a beneficiare della controprestazioni che sarebbero derivate da quella operazione.
I giudici di legittimità hanno quindi decretato l’inefficacia di tale contratto atipico caratterizzato altresi dalla concessione di un mutuo, di durata esageratamente lunga che nulla aveva a che fare con le finalità previdenziali della cliente. Da qui la nascita di una serie di conseguenze pregiudizievoli per la donna che si è vista inserire nel suo piano finanziario anche titoli di dubbia di redditività e ad alto rischio. (Corte di Cassazione ordinanza n.19559 del 6.10.15)
Non meritevole di tutela e quindi invalido il prodotto finanziario atipico
Gli ermellini quindi hanno statuito che il contratto atipico di 'piano finanziario' che è stato espressamente presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare della cliente, in realtà consisteva nella concessione di un mutuo, essendo preordinato all'acquisto da parte della banca (mandataria) di prodotti finanziari, determinando ciò una situazione di conflitto di interessi.
Esso quindi poichè non persegue, ai fini dell'art. 1322 c.c. un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, deve esser dichiatato invalido. Speriamo che la banca in questione, prima di far firmare contratti finanziari 4You ai prossimi clienti, ci penserà bene due volte. Per info di diritto premi il tasto segui accanto al mio nome.