La TA.RI. è quella imposta che va corrisposta al Comune a fronte del servizio raccolta dei rifiuti. Ci siamo già occupati del rimborso dell'IVA versata sulla TARI (ex TIA) negli scorsi anni. Ora analizziamo i casi in essa non è dovuta ed i casi in cui si ha diritto alla riduzione.
I soggetti tenuti al pagamento e ambito di applicazione
È tenuto a pagare la Tari il possessore o il detentore a qualunque titolo dell’immobile.
Se i possessori o i detentori sono più di uno essi saranno obbligati in solido e pertanto l’Ente potrà procedere alla riscossione dell’intero importo indifferentemente nei confronti di ciascuno di essi a prescindere da chi abbia presentato la dichiarazione.Non sono soggetti alla TARI le aree oggettivamente non suscettibili di produrre spazzatura.
Modalità di calcolo, riduzioni ed esenzioni della TARI
La tariffa va commisurata all’estensione dei luoghi da assoggettare al tributo, tenendo conto altresì dell’utilizzo delle stesse e delle attività in essi esercitate.Vi sono casi di riduzione per legge che il Comune ha l’obbligo di applicare:
- zone non servite dalla raccolta. In tal caso è previsto il pagamento nella misura massima del 40%.
- zone per le quali, pur essendo previsto il servizio di raccolta, lo stesso non venga espletato per un periodo di tempo (interruzione di servizio) e vi sia l’accertamento di tale situazione di pericolo da parte dell’autorità sanitaria. In tal caso la riduzione della tassa sarà dell’ 80%.
- nelle zone organizzate con la raccolta differenziata vi sarà una riduzione (obbligatoria) di entità variabile a discrezione del comune.
Ci sono casi invece in cui il Comune può applicare (a discrezione) altri sconti nei seguenti casi: unico residente nell’immobile; immobile ad uso abitativo utilizzato solo per brevi periodi dell’anno (stagionali); immobili ad uso non abitativo, aree non coperte utilizzate solo stagionalmente oppure non continuativo; fabbricati ad uso non abitativo (rurali).La TARI si applica in sostanza a quegli spazi oggettivamente in grado di produrre rifiuti.
Di converso non sarà dovuta (nemmeno in parte) per le zone condominiali a meno che non siano utilizzate in vi esclusiva da un singolo condomino; le parti di immobili non idonee a produrre rifiuti (cantine e solai); immobili nei quali per certi periodi di tempo non possono essere prodotti rifiuti.
Regime di esenzione per le case non abitate
Se un immobile (abitazione) non viene abitato per varie ragioni (ristrutturazione in corso, seconda abitazione non utilizzata) è prevista l’esenzione totale dal pagamento della TARI. Sul tema si è pronunciata la Cassazione (sentenza n.16785 del 27.11.2002) nonché lo stesso Ministero dell’economia (circolare n. 95/E del 1994). In particolare in entrambi i casi è stato enunciato il principio in base al quale non è dovuta la Tassa sui rifiuti se nel periodo oggetto di accertamento lo stesso non sia stato utilizzato (quindi non occupato ) e pertanto sia rimasto privo delle utenze di energia elettrica e di acqua. Dunque da tale principio si ricava che l’Ufficio accertatore potrà presumere che l’immobile sia effettivamente utilizzato qualora lo stesso sia arredato e nello stesso siano allacciate luce ed acqua.
Trattasi di presunzione semplice che potrà essere vinta dal contribuente mediante la prova contraria. In relazione agli arredi, invece, il comune potrebbe (ma in realtà non lo fa mai) eseguire ispezioni presso le abitazioni. Pertanto nel caso in cui l’immobile sia sprovvisto di luce ed acqua, il contribuente potrà legittimamente ottenere la totale esenzione dalla TARI.
Il pagamento della tassa potrà avvenire anche in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno,oppure alle scadenze semestrali indicate dal comune.