L’IVA sulla tassa dei rifiuti non è dovuta. Lo stabilisce la Cassazione in virtù del fatto che, per legge, nessuna tassa può essere soggetta adIVA.Di conseguenza,la TIA o la TARESe più in generale laTassa sui rifiuti, sono a tutti gli effetti un’imposta e non una somma che il cittadino paga per il servizio della raccolta e in quanto tale va restituita al cittadino.Inoltre l’IVA sulla tassa dei rifiuti è stata già dichiarata illegittima nel 2009dalla Corte Costituzionale e confermata definitivamente dalla stessa nel 2012.

Come chiedere il rimborso dell’IVA pagata sulla TIA

Per richiedere il rimborso dell’IVA,il cittadino dopo aver appurato di averla pagata ingiustamente, deve recarsi presso losportello di un’associazione consumatori, dove è disponibile una specifica modulistica per richiedere il rimborso ed ottenere quanto indebitamente pagato.È possibile recuperare l’IVA pagataingiustamente sulle bollette dei rifiuti fino al 2006.Secondo la Corte di Giustizia UE, l’IVA non sarebbe dovuta nemmeno sul canone Rai, con le stesse motivazioni applicate sulla tassa dei rifiuti.LaToscana è il comune nel quale sono arrivati i primi rimborsi ai cittadini, che hanno presentato il relativo ricorso. Il rimborso totale è stato dipiù di6 mila euro, somma che il comune ha dovuto riconsegnare ai suoi cittadini.

Le somme restituite varianoin relazione alla spesa complessiva che il cittadino aveva versato nel corso degli anni.

IVA sui rifiuti: come sapere se è stata pagata

Per ottenere il possibile rimborso, la prima cosa che il cittadino può fare è quella dimunirsi di tutte le ricevute dei bollettini relative al pagamento della TIA, dopo aver accuratamente verificato, che, nelle fatture, sia stata addebitata effettivamente sull’importo dell’IVA non dovuta.

Affinchè tale restituzione sia possibile, è necessarioche il suo comune di residenza abbia adottato negli ultimi 10 anni il pagamento della TIAal posto della TARSU o della TARI.L’inapplicabilità della tassa sui rifiuti è che quest’ultima è da considerarsi un pagamento già di ordinee natura tributaria e per questa lampante ragione non è assoggettabile ad alcuna IVA.