La circolare Inps sugli assegni familiari e di maternità per il 2018 ha reso noti i nuovi importi relativi ai bonus famiglia e le nuove soglie Isee per poter accedere alle agevolazioni. Le misure economiche, previste dallo stato, sarebbero aumentate, in funzione e in relazione all’indice Istat calcolato sull’aumento dei prezzi e del caro vita: di conseguenza, i valori degli importi degli assegni, per il 2018, sono stati incrementati ed adeguati nella stessa percentuale.

Assegno familiare e di maternità per il 2018: ecco i nuovi importi aggiornati e i requisiti Isee

La rivalutazione Istat rispetto a quella stimata dell’anno scorso sarebbe risultata quest’anno dell’1,1%. Per quanto riguarda gli assegni familiari sono stati rivalutati quindi a 142,85 euro per ogni mensilità che nello specifico sono contemplate in totale in 13 importi annui, per quanto concerne gli assegni erogati dai singoli Comuni. Queste somme fanno riferimento a quei nuclei familiari che risultano avere un Isee di riferimento non superiore ai 6.793,06 euro. Per coloro, invece che risulteranno avere un’indicatore della Situazione Economica Equivalente al di sotto degli 8.650,11 euro sarà, invece, contemplata una prestazione economica in una misura ridotta.

Per quanto riguarda l’assegno di maternità riconosciuto da tutti i Comuni italiani l’importo totale sarà di 1.713,10 euro elargito in cinque mensilità da 342,62 ognuna. Per poter accedere a questa misura economica il valore massimo dell’Isee dovrà risultare entro i 17.141,45 euro.

A chi spetta l’assegno di maternità: domanda e requisiti

L'assegno di maternità spetta, di diritto, in presenza di nuove nascite, in situazioni di affidamento preadottivo e in tutti quei casi di adozioni da parte delle famiglie senza affidamento. L’erogazione dell’assegno è previsto da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) a tutte le donne cittadine italiane, europee o extracomunitarie solo se provviste di idoneo permesso di lungo soggiorno in Italia, come previsto dalla Comunità Europea.

La misura economica prevista dallo Stato spetta alle donne occupate per le quali non sono contemplati altri trattamenti di tipo economico per la maternità ma anche per tutte le donne che non risultano impegnate in ambito lavorativo. La domanda per poter accedere all’assegno di maternità dovrà essere presentata al proprio Comune di residenza entro un periodo stabilito nei sei mesi dalla nascita del bambino o, nel caso di adozione o affidamento, sempre entro sei mesi dall’effettivo ingresso del minore nel nuovo nucleo familiare.