Graduatorie di istituto Ata 2014/2016, III fascia: chi NON può fare domanda
Non possono presentare domanda di inserimento (allegato D1) o conferma (allegato D2), nelle Graduatorie di istituto per il personale Ata per il triennio 2014/2016, III fascia, gli aspiranti: - già inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie provinciali permanenti per ricevere assunzioni a tempo indeterminato;
- già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di collaboratore scolastico per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche;
- già inseriti nelle Graduatorie di istituto di I o II fascia della stessa provincia per la quale si intende produrre domanda (eccezione dei casi riportati al comma 3, per altri profili professionali su diversa provincia.
Graduatorie di istituto Ata: cambio provincia e depennamento
Gli aspiranti già inseriti nella Graduatoria provinciale permanente (art. 554 del D.L. n. 297 del 1994) per lo stesso profilo professionale e/o presenti nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella Graduatoria provinciale ad esaurimento per il ruolo di collaboratore scolastico, nel caso in cui intendano cambiare provincia, devono presentare domanda di depennamento dalle Graduatorie e/o elenco sopra indicate (e in cui sono inseriti) e presentare domanda di inserimento in III fascia nelle Graduatorie di istituto di altra provincia per il triennio 2014/2016. La domanda di depennamento dalle Graduatorie di istituto Ata di altra provincia è compilabile con il modello D4 e permette di inoltrare richiesta di inserimento in nuova provincia esclusivamente in III fascia. Per fare domanda di inserimento nelle Graduatorie di istituto del personale Ata III fascia, facendo richiesta di depennamento per cambio provincia, l'aspirante deve, dunque, compilare l'allegato D4 per la richiesta di depennamento e indicare nella sezione "G" del modello di domanda di inserimento in III fascia delle Graduatorie in oggetto di aver presentato domanda di depennamento dalle Graduatorie provinciali permanenti, dagli elenchi provinciali ad esaurimento, dalle Graduatorie provinciali ad esaurimento per il profilo di collaboratore scolastico su diversa provincia (in cui si è inseriti). L'istanza di depennamento (unica per tutti i profili professionali) determina la cancellazione dalle Graduatorie in oggetto a partire dal 1° settembre dell'a.s.2014-2015 e deve essere inviata all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di inserimento.