Come è noto, le Pensioni di invalidità erogate dall'Inps, sono riconosciute a coloro che perdono i due terzi della propria capacità lavorativa, e quindi coloro che ne beneficiano, in teoria, potrebbero anche esercitare una professione compatibile con la propria condizione fisica. Nel caso in cui l'invalido civile percepisca un reddito da lavoro, la prestazione erogata dall'Inps subisce una riduzione.
Ovviamente, maggiore è il reddito da lavoro percepito, e maggiore sarà la decurtazione dell'assegno mensile Inps.
È la legge 335 del 1995 quella che disciplina l'erogazione della pensione di invalidità civile mentre, nello specifico tema trattato, è l'articolo 1 comma 42 che disciplina la riduzione dell'assegno della pensione di invalidità, in presenza di una attività lavorativa dipendente o autonoma.
La norma in questione stabilisce che qualora il reddito derivante da attività lavorativa superi almeno di quattro volte il trattamento minimo dell'Inps (quindi circa 2 mila euro), l'assegno viene ridotto del 25%.
La riduzione viene calcolata nella misura del 50%, nel caso in cui il reddito derivante da attività lavorativa superi 5 volte il trattamento minimo, Per coloro che hanno un reddito lavorativo che non supera di quattro volte il trattamento minimo Inps, non è prevista alcuna riduzione.
L'assegno viene ridotto se supera i 502 euro
Una seconda limitazione è prevista nel caso in cui l'assegno supera il trattamento minimo previsto dall'Inps, che ammonta a 502 euro (nel 2015). In questo caso, la quota che eccede tale importo viene ridotta della metà (il 50%) se si tratta di un lavoratore dipendente, mentre viene decurtata del 30% nel caso di presenza di reddito derivante da lavoro autonomo, purché l'assegno sia determinato con meno di 40 anni di contributi.
Il divieto di cumulo dell'assegno di invalidità civile non riguarda coloro che sono assunti a tempo determinato, a meno che la durata del contratto di lavoro non superi le 50 giornate nell'anno solare. Per altre informazioni sul divieto di cumulo dell'assegno di invalidità civile con i redditi da lavoro, è opportuno consultare il sito dell'Inps,