Gli insegnanti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata) avranno due opzioni per andare in pensione anticipata, secondo quanto loro riconosciuto dalla legge di Stabilità 2016 varata dal Governo Renzi. Innanzitutto i requisiti per beneficiarne sono stati riconosciuti dall’Inps che ha certificato la possibilità di poter scegliere di andare in pensione anticipata secondo quanto previsto dalla normativa anteriore a quanto stabilito dall’articolo 24 del D.L.

201 del 2011 (legge Fornero) beneficiando della quarta (legge numero 124 del 2013) e della sesta salvaguardia (legge numero 147 del 2014).

Scuola, pensioni anticipate a docenti e Ata: ecco le due opzioni

La prima possibilità è riconosciuta ad insegnanti e Ata che hanno utilizzato, nel corso dell’anno 2011, i congedi previsti dal comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs. 151 del 2001 o i permessi disciplinati dal comma 3 dell’articolo 33, della legge 104 del 1992 relativi all’assistenza di un parente in grave situazione di disabilità.

La seconda possibilità per gli insegnanti e personale Ata è quella della quale parla il comma 145-bis della legge di Stabilità del prossimo anno.

Infatti la norma prevede che coloro che, poco più di un mese fa, hanno ricevuto dall’Inps la certificazione relativa alla possibilità di andare in pensione anticipata con decorrenza 1° settembre scorso, potranno accedere alla pensione già dal giorno successivo alla risoluzione contrattuale in deroga a quanto previsto dal testo unico del d.lgs. numero 297 del 1994 e dal comma 9, dell’art. 59 della legge numero 449 del 1997, secondo i quali i dipendenti della Scuola potranno avere accesso al trattamento pensionistico a partire dal 1° settembre susseguente alla conclusione del servizio.

Pensioni scuola, cosa potranno decidere di fare docenti e Ata che hanno ricevuto la certificazione Inps?

Pertanto, fa sapere Italia Oggi, gli insegnanti e i dipendenti Ata che avessero ricevuto a metà novembre la certificazione dell’Istituto di previdenza avranno la possibilità di decidere se andare immediatamente in pensione anticipata oppure continuare il servizio fino al termine dell’anno scolastico 2015/2016 per accedere, poi, alla pensione con decorrenza fissata al 1° settembre 2016.

Questa opzione rappresenta, dunque, una deroga alla regola secondo la quale occorre attendere il 1° settembre dell’anno seguente alla cessazione del servizio. Una opzione che, pertanto, non sarebbe stata possibile se non fosse stato inserito il comma 145-bis di salvaguardia nella legge di Stabilità 2016.