Tra le rilevanti novità introdotte dal d.Lgs n. 151/2015 (c.d. decreto semplificazioni), non passano certamente in secondo piano quelle relative alle dimissioni del lavoratore. Dal 12 marzo in poi, infatti, data di effettiva entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia, cambieranno radicalmente le norme e le modalità di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro per volontà del dipendente.
Le regole prima della riforma
Attualmente, e fino alla data sopra menzionata, il lavoratore che ha intenzione di cessare il rapporto lavorativo, consegna al proprio datore di lavoro, con un determinato preavviso stabilito dai contratti collettivi nazionali (CCNL), una lettera di dimissioni mediante la quale esprime con chiarezza:
La propria volontà di recedere dal rapporto;
I motivi di tale decisione;
la data in cui il rapporto si considererà concluso.
Le dimissioni, inoltre, al fine di produrre gli effetti stabiliti dalla legge, devono essere necessariamente convalidate dallo stesso lavoratore. In questo modo, si punta a combattere la triste pratica delle dimissioni non realmente volontarie o firmate, senza data, all'atto dell'assunzione (c.d.
dimissioni in bianco).
Tale convalida può avvenire in vari modi:
Dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente;
Dinanzi al Centro per l'Impiego (CPI) competente;
Presso altri organi autorizzati dalla legge, ad esempio i sindacati;
Mediante dichiarazione redatta dal lavoratore di proprio pugno e firmata dallo stesso in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto (c.d. Modello UNILAV).
Queste regole subiscono variazioni nel caso di lavoratori in condizioni particolari, come ad esempio una madre con figlio di età inferiore ad 1 anno.
La nuova disciplina in tema di dimissioni
A seguito dell'entrata in vigore della disciplina stabilita dal d.Lgs. Semplificazioni, il lavoratore dovrà comunicare telematicamente le proprie dimissioni sia alla DTL che al proprio datore di lavoro. Dal punto di vista pratico, il soggetto che intenderà comunicare in maniera autonoma la volontà di lasciare l'impiego, dovrà seguire i seguenti passaggi:
Richiesta del Pin Inps (dal sito "inps.it"), se non si è ancora in possesso dello stesso;
Registrazione sul sito "cliclavoro.gov.it", se non si è ancora iscritti;
Compilazione dell'apposito form online standard sul sito "cliclavoro.gov.it".
Invio del form attraverso il suddetto sito, alla PEC del datore di lavoro e alla DTL.
Il lavoratore, nel caso riscontri difficoltà nel completare il percorso sopra esposto, potrà rivolgersi ai seguenti enti autorizzati dalla legge a fornire ausilio: Organizzazioni sindacali; CAF e Patronati; Enti bilaterali; Commissioni di certificazione previsti dall'art.
76 del d.lgs. n. 276/2003 (es. Università).
Attraverso la stessa procedura si dovrà, inoltre, comunicare l'eventuale revoca delle dimissioni che, dall'entrata in vigore delle nuove norme, potranno essere trasmesse entro sette giorni dalla comunicazione delle stesse.
Brevi riflessioni conclusive
Tutte le novità introdotte dal legislatore in materia di cessazione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore sembrano essere state dettate dall'esigenza di tutelare ulteriormente il lavoratore dalla pratica, già menzionata in precedenza, delle dimissioni non realmente volontarie. Le nuove regole, tuttavia, potrebbero comportare problemi di non facile soluzione. Vi è stato chi, ad esempio, ha considerato eccessivo il lasso di tempo fornito al dipendente per comunicare la revoca delle dimissioni; ciò potrebbe portare difficoltà organizzative al datore di lavoro. Ad ogni modo, sarà l'applicazione nel concreto della novella disciplina a confermare o smentire tutti i timori.