In questi giorni l'INPS ha reso pubblici i nuovi importi di due delle prestazioni previdenziali erogate dai Comuni e destinate alle famiglie economicamente più disagiate: l'assegno nucleo familiare per le famiglie numerose e l'assegno di maternità.

Tale cambiamento, comunicato al pubblico attraverso la circolare n. 51 del giorno 11 aprile, si è reso necessario a seguito della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fissato per l'anno 2019 al 1,1 %.

Quanto previsto dal provvedimento INPS si applica esclusivamente alle richieste relative alle prestazioni di competenza 2019; per le domande inerenti l'anno precedente ma ancora in fase di esame, continueranno ad applicarsi gli importi previsti dalla precedente disciplina.

Assegni nucleo familiare per famiglie numerose: parametri ISEE richiesti e nuovi importi

L'importo degli ANF che i Comuni devono corrispondere mensilmente, per tredici mensilità, a tutti gli aventi diritto per l'anno odierno è pari, nella misura intera, a € 144,42.

Si ricorda che tale indennità spetta ai nuclei familiari nel quale sono presenti almeno tre figli minori a carico.

La circolare stabilisce che al fine dell'approvazione della domanda di fruizione di tale prestazione, il dichiarante deve rientrare in un valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) pari a € 8745,26.

Allo scopo di agevolare ulteriormente le famiglie che versano in condizioni economiche precarie, la legislazione in materia prevede che l'importo degli ANF non sia imponibile fiscale e previdenziale.

Tutti i soggetti interessati potranno inoltrare domanda al comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Assegno di maternità: nuova quota mensile post rivalutazione

L'importo dell’assegno mensile di maternità, per il quale possono fare richiesta coloro che hanno registrato una nascita, un affidamento preadottivo o un adozione senza affidamento nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, ammonta ora ad € 346,39.

A differenza degli assegni familiari erogati, tale prestazione spetta solo per cinque mensilità, fattore che porta l'importo annuale complessivo ad un totale annuo di € 1.731,95.

Per quanto concerne il requisito ISEE per presentare domanda, INPS ha chiarito che il valore dello stesso all'atto della richiesta deve essere inferiore ad € 17.330,01.

Anche tale tipologia di indennità rientra tra i redditi esenti da imponibilità fiscale e previdenziale.

A differenza degli ANF, l'istanza di richiesta va presentata al proprio Comune di residenza entro sei mesi dalla data dell'evento che dà diritto alla prestazione.