Con la circolare n. 43 pubblicata il giorno 20 marzo 2019 sul proprio sito istituzionale, l’INPS ha reso noti importanti chiarimenti sul Reddito di Cittadinanza (RdC), con particolare riferimento a requisiti, presentazione della domanda e compatibilità con altre agevolazioni e rapporti di lavoro.
Tale misura, operativa dal mese di aprile, mira a fornire ai cittadini in difficoltà sostegno sia di natura economica che in ambito di ricerca di una posizione lavorativa (su tale fronte, l’ANPAL si sta muovendo per far partire al più presto il Concorso Pubblico volto alla selezione dei soggetti che occuperanno il ruolo di Navigator).
Requisiti e modalità di richiesta
Stando a quanto reso pubblico dall’Istituto di previdenza, i soggetti interessati al Reddito di Cittadinanza potranno inoltrare la richiesta in tre modi differenti:
- Telematicamente, sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it (è necessario essere titolare di identità telematica SPID);
- Recandosi presso una sede di Poste Italiane S.p.A.;
- Chiedendo l’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale (abbr. CAF).
L’INPS ha tenuto a precisare che nel caso in cui sia un intermediario a presentare la domanda, questo deve trasmettere le informazioni contenute nella domanda di RdC, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
Per quanto riguardano invece i requisiti previsti per essere legittimati a richiedere la prestazione, la circolare al punto 3 chiarisce che:
- È necessaria la cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea; in alternativa, è sufficiente essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea a condizione di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
- Bisogna essere residenti in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa.
- Si deve essere economicamente disagiati, status nel quale si rientra se si hanno: un valore dell'ISEE inferiore a € 9.360 euro; un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a € 30.000 euro; un patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000, soglia che può aumentare in base alla composizione del nucleo familiare; un reddito familiare, inclusivo dei trattamenti assistenziali percepiti, inferiore € 6.000 euro annui (per il single) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Sulla circolare sono inoltre previsti altri requisiti inerenti la non disponibilità di autoveicoli e motoveicoli comprati negli ultimi 6 mesi, navi e imbarcazioni da diporto.
Compatibilità con rapporti di lavoro e agevolazioni
L’INPS ha riconosciuto ufficialmente la compatibilità del RdC con la NASpI o con qualsiasi altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (ad esempio: la DIS-COLL).
Inoltre, è possibile richiedere il Reddito di Cittadinanza anche se vi sono componenti del nucleo familiare che svolgono attività lavorativa, fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti esposti in precedenza. Tale situazione deve tuttavia essere esposta nel quadro E della domanda e, nel caso in cui tali attività producano redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, va compilato anche il modello Rdc/Pdc – Com Ridotto.
Sotto tale profilo è bene ricordare che determinate tipologie di attività sono definite irrilevanti ai fini della determinazione di spettanza del beneficio; sono infatti esclusi dal computo i redditi derivanti da tirocini, servizio civile, lavori socialmente utili, prestazioni occasionali e attività pagate mediante il ricorso al libretto di famiglia.
L’INPS infine ricorda che ai fini della conservazione del beneficio tutte le eventuali variazioni patrimoniali avvenute in corso di fruizione del RdC devono essere comunicate all’ente previdenziale entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.