Continua a far discutere la recente sentenza della Corte costituzionale (datata 12 luglio scorso) che ha stabilito due pesi e due misure sul reiterato abuso dei contratti a tempo determinato dei professori precari e dei lavoratori amministrativi, tecnici e ausiliari della Scuola. Sulla base delle conclusioni alle quali arriva la sentenza, infatti, i docenti con oltre trentasei mesi di supplenza possono considerare una sorta di risarcimento il mega-programma delle assunzioni predisposto un anno fa con le fasi della Buona scuola del Governo Renzi.

La stesso ragionamento non si può fare per i lavoratori Ata che, non beneficiando di un simile programma di assunzioni, potranno richiedere il risarcimento per aver prestato servizio continuativo nella scuola senza vedersi trasformare il proprio contratto da precario in indeterminato. 

Scuola, tetto di trentasei mesi alle supplenze annuali

La questione è stata ripresa da Italia Oggi che calcola in circa diciottomila i docenti che non presentarono domanda di partecipazione alle fasi selettive della Buona scuola: seguendo il ragionamento che sta alla base della sentenza della Corte costituzionale, molti di questi docenti precari, con oltre trentasei mesi di supplenza, non solo non avranno diritto alla stabilizzazione del proprio servizio, ma non potranno nemmeno sperare nelle supplenze annuali, ancora di salvezza negli anni di precariato, ma solo in incarichi saltuari e di breve durata. 

Ricorso supplenti oltre 36 mesi: interessati 18 mila docenti

Ai docenti che non hanno partecipato alle assunzioni di un anno fa non resta, dunque, che presentare ricorso per il risarcimento del danno per il continuo susseguirsi di contratti a termine nella scuola.

Il quotidiano economico avanza l'ipotesi che, in assenza di una disciplina legislativa dedicata all'argomento, la Giurisprudenza potrebbe essere concorde nel riconoscere un risarcimento del danno ai precari che dovessero presentare ricorso di importo uguale a quello che il docente avrebbe percepito se fosse stato assunto in ruolo. Del resto la stessa legge 107, recependo la sentenza della Corte europea di Giustizia del 2014, al comma 131 contempla il divieto di rinnovo di contratti a tempo determinato su cattedre disponibili e vacanti per un periodo superiore ai trentasei mesi quasi ad anticipare la sentenza che sarebbe stata emessa dalla Consulta solo un anno dopo.