La Corte Costituzionale è intervenuta due giorni fa, coerentemente con quanto aveva decretato la Corte di Giustizia europea con la sentenza di illegittimità della ripetizione illimitata dei contratti a tempo determinato dei docenti e degli impiegati amministrativi, tecnici ed ausiliari (Ata), ponendo la parola fine al precariato nella Scuola. Il ricorso alle supplenze di insegnanti e degli Ata è disciplinato dai commi uno ed undici dall'art. 4 della legge numero 4 del 1999: sono proprio questi due commi oggetti del giudizio della Consulta nelle parti in cui autorizzano il ricorso alle supplenze, potenzialmente senza freno, per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti negli istituti scolastici.
Supplenze nella scuola: illegittimo il ricorso senza limiti a contratti a tempo determinato
Inoltre, è stata sentenziata l'illegittimità del comma 4-bis dell'art. 10 del Decreto legislativo numero 368 del 2001 che, ripreso dallalegge numero 70 del 2011 (ilDecreto sviluppo), sottraeva il contratto a tempo determinato delle supplenze nelle scuole dalla durata limite dei contratti a termine. In tal modo, il Decreto sviluppo non poneva freni al ricorso delle supplenze dei docenti e degli Ata per le cattedre ed i posti liberi entro la fine di ciascun anno. Dato ormai l'approssimarsi della chiusura del primo quadrimestre, la prassi prevedeva che l'intero anno scolastico fossecoperto dalle supplenze annuali, in attesa di un nuovo concorso che potesse ricoprire i posti vacanti.
La motivazione del ricorso alle supplenze annuali è stata, pertanto, bocciata dalla Corte costituzionale: il principio generale seguito dalla Consulta è quello dell'illegittimità di coprire le esigenze permanenti nella scuola rinnovando ad oltranza contratti di durata provvisoria.
Docenti e Ata nella scuola: quale risarcimento per le supplenze?
Sulla base di quanto deciso dalla Corte costituzionale, secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore di oggi, 15 luglio 2016, la riforma scolastica attuata con la legge "Buona scuola" diMatteo Renzi e del capodell'Istruzione, Stefania Giannini, hagià provveduto ad ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia europea mediante il piano straordinario delle assunzioni di un anno fa.
Pertanto, è da ritenersi valida la tesi per la quale l'assunzione di molti docenti vale come risarcimento per un posto nella scuola non ottenuto prima e dopo anni di precariato. Per i precariAta non può farsi lo stesso ragionamentonon essendoci stato un programma di assunzioni analogo. Ragione per la quale, questi ultimi, potranno presentare ricorso per il risarcimento del danno.