Mentre si resta in attesa dei decreti attuativi sulla riforma Pensioni (dall'Ape ad Opzione donna) dopo quelli sulla scuola, torna d'attualità quello che l'ex premier Matteo Renzi ribattezzò impropriamente come bonus Poletti relativo all'adeguamento delle pensioni al costo della vita come previsto dalla sentenza della Consulta che ha bocciato sullo stop alle indicizzazioni il combinato disposto tra la legge Fornero e il decreto Salva Italia entrambi varati dal Governo Monti con il sostegno della maggioranza parlamentare di larghe intese.
Pensioni, il Tar si esprime su legittimità bonus Poletti
Spetta al giudice contabile o al giudice ordinario valutare la legittimità del bonus Poletti, ovvero il rimborso una tantum erogato dal Governo Renzi con un decreto legge dopo la decisione della Corte Costituzionale sullo stop alla rivalutazione degli assegni previdenziali che era stato deciso dall'esecutivo guidato dall'ex premier Mario Monti in un periodo drammatico per l'Italia che si trovava sull'orlo del baratro a rischio default. La decisioni sulla competenza è del Tribunale amministrativo del Lazio che si è espresso su un mega ricorso collettivo proposto dal Codacons e da quasi 4.200 pensionati italiani che chiedono un rimborso totale e non parziale della mancata indicizzazioni delle pensioni del 2012 e del 2013.
'La decisione spetta al giudice ordinario o contabile'
Il ricorso, in particolare, era contro una circolare e un messaggio con cui l'Istituto nazionale per la previdenza sociale ha illustrato le modalità di applicazione del decreto legge con cui l'esecutivo aveva dichiarato l'intenzione di attuare la sentenza della Corte Costituzionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formulato davanti al Tar del Lazio l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sostenendo che ad avere competenza sulla decisione per la legittimità del bonus Poletti spetta al giudice contabile o al giudice ordinario e non al Tribunale amministrativo regionale. L'eccezione è stata accolta dai giudici amministrativi "incardinandosi la giurisdizione - viene riportato dall'Ansa - in capo al giudice contabile e al giudice civile".