Già dallo scorso 1° settembre e fino al 31 dicembre 2017 è possibile presentare la domanda di ricostruzione di carriera nella Scuola per gli insegnanti che siano stati assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2016/2017. La domanda, infatti, si può presentare nel momento in cui i docenti neoassunti abbiano superato l'anno di prova e di formazione. La ricostruzione di carriera degli insegnanti consente di inquadrare gli stipendi negli scaglioni delle retribuzioni e il servizio svolto prima dell'assunzione definitiva.

I gradoni di anzianità previsti nella scuola per gli insegnanti sono i seguenti: da 0 a 8 anni, da 9 a 14, da 15 a 20, da 21 a 27, da 28 a 34, dai 35 anni in poi.

Scuola, ricostruzione carriera insegnanti 2017/2018: quando e come si presenta domanda

La domanda di ricostruzione di carriera nella scuola si presenta ogni anno dal 1° settembre al 31 dicembre. L'arco di tempo per la domanda è stato fissato dalla riforma della Buona scuola (legge 107 del 2015). L'elaborazione della domanda dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo, in modo da permettere al ministero dell'Economia di poter procedere con l'applicazione all'interno degli scaglioni retributivi.

La domanda dovrà essere indirizzata al preside della scuola dove l'insegnante abbia la titolarità o il servizio. Dovranno essere inseriti tutti i servizi valutabili. Ovvero si dovranno iscrivere nella domanda tutti i servizi svolti e validi ai fini della carriera. In pratica, si potranno riportare i servizi e i titoli già dichiarati nel momento in cui l'insegnante sia stato assunto a tempo indeterminato. Per il servizio svolto a partire dal 1° gennaio 2012 non si dovranno più allegare le certificazioni di servizio secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge 183/2011 inerente alla dematerializzazione dei documenti (le stesse certificazioni non sono più rilasciabili dalle scuole). Per il servizio svolto prima del 2012, invece, è possibile presentare la certificazione allegata.

Servizio valido ai fini della domanda carriera insegnanti 2017/2018

Quale servizio può essere valutato per gli insegnanti della scuola nel momento in cui presentino domanda di ricostruzione della carriera? I casi più frequenti riguardano l'insegnamento già svolto nella scuola statale con durata non inferiore ai 180 giorni di un anno scolastico (con idoneità). In tal caso, il servizio si considera prestato per un anno completo, anche se fosse svolto nel periodo compreso dal 1° di febbraio agli scrutini (o, in ogni modo, fino a che le attività didattiche non fossero esaurite nel caso in cui si tratti di scuole dell'infanzia). E', inoltre, necessario ricordare che, a seguito della relativa legge finanziaria, l'anno 2013 non è valido per i gradoni della ricostruzione della carriera.

Non è valutabile nemmeno il servizio prestato in una scuola paritaria, privata e legalmente riconosciuta. E', altresì, valutabile il servizio svolto nella scuola dell'infanzia (di ruolo o non) e nella primaria degli enti locali, a condizione che il richiedente fosse assunto con contratto a tempo indeterminato. Infine, è valutabile il servizio svolto nella scuola primaria parificata, nella secondaria pareggiata o come professore o assistente incaricato o assistente straordinario nelle università.