Potranno insegnare e fare supplenza nella scuola gli insegnanti delle terze fasce delle Graduatorie di istituto 2017/2020 che abbiano già raggiunto i trentasei mesi di servizio? Alcuni dubbi sul divieto di supplenza per chi abbia già superato questo limite non sono stati chiariti del tutto dalla recente nota del ministero dell'Istruzione, la numero 37381 del 29 agosto 2017, in quanto la circolare fa richiamo solo alla legge di Bilancio 2017 senza dettare disposizioni alle quali dovranno attenersi i presidi per gli incarichi delle supplenze dalle graduatorie di istituto per l'anno 2017/2018.

Pertanto, tra normative della Comunità europea, inclusa la sentenza della Corte di giustizia del novembre di tre anni fa, e dettato delle leggi italiane vi è una situazione di incertezza applicativa. In più, lo stesso limite dei 36 mesi per le supplenze nella scuola è a rischio di incostituzionalità, seppure tale decorrenza è stata spostata in avanti a partire dal 1° settembre 2016.

Graduatorie istituto 2017/2018, quali possibilità supplenza scuola per gli insegnanti?

La normativa di riferimento sulle supplenze nella scuola per i docenti che abbiano superato i 36 mesi di servizio è quella che richiama direttamente il comma 131 della riforma della Buona scuola, ovvero della legge 107 del 2015. Il comma nega, espressamente, la possibilità di assegnazione delle supplenze agli insegnanti precari che abbiano già prestato servizio per 36 mesi sui post disponibili e vacanti.

E, la stessa nota del ministero dell'Istruzione del 29 agosto 2017, conferma quanto disposto proprio dal comma 131 nella parte in cui fa riferimento al divieto di reiterare i contratti a termine per oltre tre anni. La legge, inoltre, fa riferimento a quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia europea C22-13 del 26/11/2014 riguardo alla reiterazione dei contratti a termine.

Ma le motivazioni della sentenza europea vanno nella direzione di impedire che i contratti dei precari nella scuola possano precludere agli insegnanti la possibilità di ottenere il ruolo, ovvero il contratto a tempo indeterminato. Inoltre, la determinazione del limite dei 36 mesi, senza la possibilità di entrare in ruolo, secondo i sindacati va contro anche la Costituzione italiana che, all'articolo 97 prevede che l'assunzione degli insegnanti debba andare a favore di quelli più titolati e con punteggio maggiore.

L'esclusione dei docenti con oltre 36 mesi di supplenza andrebbe ad estrometterli a favore degli insegnanti precari delle graduatorie che abbiano un punteggio più basso.

Supplenze scuola 2017/18: limite 36 mesi insegnanti graduatorie istituto

A complicare l'interpretazione del limite dei 36 mesi di supplenza nella scuola per gli insegnanti precari della III fascia delle Graduatorie di istituto è intervenuta anche la più recente interpretazione che ha fissato il conteggio dei tre anni a partire dal 1° settembre 2016, ovvero da un anno fa (comma 375 della Legge numero 232 del 2016, meglio conosciuta come la legge di Bilancio 2017), spostando in avanti il tetto stesso rispetto alla riforma della Buona scuola.

Infatti, mentre la legge 107/2015 sembrerebbe fissare al 1° settembre 2016 la data limite e, pertanto, la decorrenza a partire dalla quale chi ha già terminato i 36 mesi, non potrà più fare supplenze nella scuola sulle cattedre vacanti, secondo la legge di Bilancio 2017, invece, l'inizio di settembre di un anno fa sembrerebbe essere interpretato come la data a partire dalla quale inizi il conteggio dei tre anni. E, pertanto, agli insegnanti delle terze fasce delle Graduatorie di istituto non verrebbe conteggiato il pregresso. La nota del ministero dell'Istruzione di fine agosto scorso fa riferimento proprio a quest'ultima interpretazione, quella della legge di Bilancio 2017, ma non dispone informazioni vincolanti per i presidi che saranno chiamati a proporre contratti di supplenza ai precari delle Graduatorie di istituto.