Con la sentenza n. 15135 del 2 luglio 2014, la Cassazione sancisce il principio secondo cui l'anatocismo trimestrale, applicato dalle banche sul conto corrente, viola sempre l'art. 1283 del codice civile, stabilendo inoltre che anche l'anatocismo di diversa durata (ad esempio annuale) sarebbe parimenti illegittimo.

Con la legge n. 147/2013 (cosiddetta legge di stabilità 2014) era stata introdotta una norma che di fatto impediva alle banche di capitalizzare gli interessi sugli interessi (anatocismo) anche su quegli passivi, abolendo così l'anatocismo bancario. In questi mesi, poi, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio avrebbe dovuto attuare una delibera per l'attuazione di detto divieto: delibera che, tuttavia, non è mai stata emanata.

Così, a soli 6 mesi dalla legge di stabilità 2014, è stato pubblicato a fine giugno il decreto legge n. 91/2014, che ha nuovamente reintrodotto la possibilità per le banche di applicare l'anatocismo.

Anche in tale caso, questa nuova norma dovrà essere attuata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che dovrà stabilire criteri e modalità di applicazione.

Il Nuovo anatocismo potrà comunque applicarsi nelle seguenti condizioni:

  • la nuova disciplina si applica solo sui contratti sottoscritti dopo due mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 91/2014;
  • non potrà avere periodicità inferiore ad un anno e si applicherà sia alle operazioni in conto corrente che in pagamento.

Tuttavia, sebbene a soli pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n.92/2014 sia intervenuta la Cassazione, con sentenza n. 15135 del 2 luglio 2014, sancendo l'illegittimità della pratica anatocistica e stabilendo inoltre che l'anatocismo su base trimestrale non può neppure essere sostituito da quello annuale, tale principio potrà applicarsi ai saldi debitori maturati fino all'entrata in vigore della nuova legge: dopo tornerà ad essere legittimo l'anatocismo su base annuale.