Il processo civile apporta delle modifiche di contenuto sostanziale in tema di pignoramento immobiliare. Contemperare le esigenze del debitore e del creditore, non è un lavoro sempre semplice. Sino ad ora, l'autorità giudiziaria procedente, a seguito del terzo tentativo di asta rivelatasi infruttuosa, era titolare della mera facoltà di procedere per l'estinzione della esecuzione forzata.
Siffatta facoltà, però, non è mai stata generalmente illimitata, in quanto subordinata alla verifica concreta della impossibilità di raggiungere un proficuo risultato in favore dei creditori, valutando anche i costi utili per il proseguo della procedura nonché la potenziale ipoteticità della vendita del bene in questione. Con la riforma del processo civile, invece, assume rilevanza decisiva il numero esatto delle aste giudiziarie, identificate nel numero massimo di 4.
Cosa cambia con l'ultimo tentativo di vendita?
Ad oggi dopo il quarto, ossia, l'ultimo esperimento di vendita, il pignoramento immobiliare si chiuderà, con la conseguenza che l'immobile tornerà al debitore.
Risulta chiaro che il giudice non gode più della discrezionalità di chiudere o meno il processo; dopo il quarto tentativo di asta infruttuosa, egli deve porre fine alla procedura. Il numero delle aste regolanti la disciplina odierna, prima di ora, non aveva un limite massimo, così come al momento non ci sono circostanze condizionanti la chiusura. Ultima e importante novità consiste nel prezzo libero. Difatti, a seguito del quarto tentativo, a prezzo libero e in assenza del proprietario in casa, il soggetto che riveste lo status di creditore non può più continuare nel suo intento di voler pignorare quel determinato bene.
Aste giudiziarie: ulteriori novità
Si è resa obbligatoria la vendita degli immobili tramite modalità telematiche; condizione procedurale esclusa solo se dimostri che possa nuocere agli interessi dei creditori ovvero renda meno veloce e raggiungibile l'effetto positivo.
La modalità di vendita telematica mira a garantire trasparenza e sicurezza. Dopo il quarto tentativo, il soggetto debitore deve liberare l'immobile, evitando che la sua continua permanenza possa essere di ostacolo psicologico alla vendita e quindi all'acquisto da parte dei terzi. Tale circostanza non trova operatività se si tratta di prima casa. Se dopo l'ultimo tentativo di vendita, non hanno luogo offerte di voler acquistare il bene, il giudice si orienta per la chiusura anticipata del pignoramento. Questo vuol dire che il debitore è rimesso nella disponibilità dell'immobile e il creditore se vuole veder soddisfatto il suo credito deve cercare altri beni del debitore da pignorare. Se dovesse agire sullo stesso bene, ormai dichiarato libero, si configurerebbe una chiara ipotesi di abuso del diritto. L'ottica è pacificamente di solidarietà sulla scorta di agevolazioni di varia natura.