Se il giudice che emette la sentenza è diverso dal giudice che ha preso parte alla discussione orale o davanti a cui sono state precisate le conclusioni, la decisione, dunque, la sentenza risulta nulla. L'assunto è stato affermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n.11581 del 06.06.2016). In realtà, tale soluzione interpretativa non risulta nuova nella pratica operativa e quotidiana che ogni giorno si verifica nei tribunali del nostro territorio. Risulta, pertanto, pacifico che la suindicata sentenza non riguardi un caso del tutto nuovo o sconosciuto agli operatori del diritto, identificati in avvocati e magistrati.

Accade spesso che nella fase finale del giudizio, si assiste alla partecipazione di un giudice che non era presente durante la discussione della causa ovvero che la sentenza venga emessa da parte di un giudice diverso rispetto al giudice dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni. La prassi conosce anche l'ipotesi in virtù della quale alla fase della discussione prendano parte più magistrati rispetto al limite numerico previsto. A tal punto, è utile, che il difensore oltre ad adempiere in modo celere alle attività del suo mandato, verifichi anche tutto ciò appena descritto.

Nullità della sentenza e rimedi: i casi

La conseguenza di una sentenza emessa da un giudice diverso rispetto al giudice delle fasi precedenti, è la nullità della medesima.

Si possono distinguere due casi, a seconda che la categoria della nullità venga rilevata in appello o invece dinanzi alla Corte di Cassazione. Nella prima ipotesi, non si assiste alla remissione della causa al giudice di primo grado. La fase rimediale al vizio viene posta in essere nel merito ad opera dell'attività della Corte d'appello.

Nella seconda ipotesi, invece, la causa a seguito della rilevazione del vizio della nullità, va rimessa al giudice di appello o al giudice che ha pronunciato in un unico grado; vi sarà, quindi, una nuova decisione. Tra il mondovariegato delle cause, è bene conoscere le regole basilari e non derogabili.