I Comitati regionali per le comunicazioni sono organi decentrati che operano in regime di delega governativa a garanzia delle comunicazioni, dipendono dalle regioni e svolgono prevalentemente funzioni di vigilanza e di consulenza. In particolare, monitorano le trasmissioni al fine di vigilare sull’esercizio delle attività che si riferiscono ad emittenti radio e televisive locali; curano le iscrizioni nel registro degli operatori della comunicazione e sono competenti a dirimere le controversie sorte, in materia di telecomunicazioni, tra consumatori e operatori o gestori telefonici.

Quest’ultima funzione, da non trascurarsi, è propedeutica al giudizio vero e proprio.

Il tentativo di conciliazione, infatti, rappresenta tecnicamente la condizione di procedibilità per ricorrere al giudice ordinario. La conciliazione, quindi, è una procedura di risoluzione extragiudiziale, obbligatoria per legge, durante la quale le parti interessate, aiutate da un professionista (il conciliatore), provano a raggiungere una soluzione bonaria che ponga fine alla loro questione. Ad onor del vero, gli utenti meno convinti da questo strumento, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda possono ricorrere alla sede giurisdizionale senza attendere l’esito della procedura.

La domanda di conciliazione

Il tentativo di conciliazione va inoltrato al Co.Re.Com competente per territorio che è quello del luogo in cui ha sede fisica la postazione usata dall’utente finale, diversamente, il domicilio indicato al momento del perfezionamento del contratto ovvero la residenza e, altresì, la sede legale dell’utenza. Il procedimento è gratuito. La domanda può essere presentata indifferentemente a mano, dietro il rilascio di giusta ricevuta, oppure inviandola a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite pec. Non può essere proposta se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione. Può essere redatta all’uopo servendosi di appositi moduli precompilati ma deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi: nome e cognome, residenza o domicilio dell'utente; numero dell'utenza in caso di servizi telefonici; denominazione e sede dell'operatore; i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti; gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia; le richieste dell’istante; fotocopia di un valido documento d'identità; i documenti che si allegano.

La domanda così completata, deve essere sottoscritta dall’utente o dal rappresentante legale (nel caso di persone giuridiche), ovvero da un rappresentante munito di procura speciale autentificata.

Il procedimento

Il conciliatore incaricato, verificata l'ammissibilità della domanda, convoca le parti all'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione. Se la conciliazione si definisce positivamente, è redatto un verbale in cui si prende atto dell'accordo e la controversia si conclude. Se, viceversa, le parti non raggiungono l’accordo su tutti o su parte dei punti controversi è redatto un sintetico verbale in cui si prende atto che la conciliazione non è andata a buon fine. La procedura di conciliazione s’intende adempiuta in presenza della dichiarazione dell’operatore di non volere partecipare alla procedura conciliativa; del verbale di conciliazione; del verbale di mancato accordo tra le parti; in assenza di una o di entrambe le parti all’udienza prestabilita.

In conclusione, nell’ipotesi in cui la procedura non dovesse andare a buon fine, purché non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, l’utente può chiedere al medesimo Co.re.com o all'AGCOM di definire la controversia oppure può scegliere, come anticipato, di ricorrere alla giustizia ordinaria.