Il ddl sulla riforma del Codice di procedura civile, appena approvato alla Camera, non si limita ad apportare una vera e propria rivoluzione in materia, ma interviene anche sul "Rito Fornero". Infatti, è prevista la soppressione di tutti i 20 commi dell’articolo 1 della Legge n.92/12. È bene ricordare che tale normativa riguardava le controversie per licenziamenti illegittimi.

Per i lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato in data anteriore al 7.03.2015 e per i procedimenti relativi a licenziamenti, incardinati dopo il 18.07.2012, era prevista una particolare procedura distinta in 2 fasi:

  • la 1^ fase, a cognizione sommaria, termina con una ordinanza immediatamente esecutiva, non soggetta a sospensione e non appellabile. Dopo il deposito del ricorso si ha la fissazione dell’udienza entro 40 giorni dal deposito dello stesso. Passo successiva sarà la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza in un arco di tempo non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza.
  • La 2^ fase (eventuale) che invece viene introdotta dall’opposizione contro l’ordinanza. In questo caso, si accede ad un giudizio a cognizione piena che termina con una sentenza impugnabile in appello.

Un'altra novità riguarda le azioni volte a far dichiarare la nullità dei licenziamenti discriminatori, che devono essere introdotte con i rispettivi riti speciali, qualora ne sussistano i presupposti.

Semaforo verde anche al ricorso alla negoziazione assistita, che non sarà obbligatoria ma solo facoltativa, e dunque non costituirà condizione di procedibilità.

Novità sul processo di cognizione, appello e altri punti

Il testo della riforma introduce, inoltre, le seguenti modifiche:

  • Nasce il tribunale per la persona, la famiglia e i minori che manda in pensione il tribunale per i minorenni. Previste più competenze alle sezioni specializzate in materia di impresa.
  • Via libera anche alla nuova conciliazione del giudice che deve formularla alla 1^ udienza, se si tratta di cause di facile risoluzione. In capo alle parti potrebbe sussistere una responsabilità aggravata, in caso di rifiuto della proposta del giudice o di mancata presentazione senza giustificato motivo.
  • Nasce il rito semplificato di cognizione, più snello, innanzi al giudice monocratico. Prevista una 1^ udienza non oltre i 3 mesi, termini perentori per eccezioni, sentenze brevi e atti sintetici. Il giudice non potrà disporre il passaggio al rito ordinario.
  • In appello viene previsto l’affidamento al giudice unico per appello delle cause più semplici e di minore rilevanza economica. Le cause di competenza del collegio saranno affidate al consigliere relatore.
  • Molto ricco anche il capitolo sul processo civile telematico che consente di partecipare alle udienze a distanza e prevede sistemi di riconoscimento vocale per la verbalizzazione, introducendo un obbligo di notifica via PEC nei confronti di imprese e PA.
  • Le vendite immobiliari dovranno svolgersi esclusivamente con modalità telematiche. Dopo la terza vendita all’asta infruttuosa, sarà possibile partecipare con un’offerta libera, e il giudice potrà decretare la chiusura anticipata, qualora anche tale tentativo dovesse risultare vano.
  • I termini per ricorso in appello e in Cassazione saranno più ristretti: rispettivamente di 30 giorni e di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In Cassazione è previsto un allargamento del giudizio Camerale.

Pignoramenti immobiliari: il debitore deve lasciare la casa subito

Il ddl sulla Riforma del processo civile interviene anche in materia di pignoramenti immobiliari.

Il debitore, sottoposto ad una procedura espropriativa, assume l'obbligo di abbandonare immediatamente l'immobile pignorato (ad eccezione della 1^ casa di abitazione). Si anticipa il termine ultimo entro cui il giudice ordina la liberazione degli edifici pignorati, già nel momento in cui viene nominato il custode dell’immobile. Se l'ordine non viene eseguito, il giudice dell'esecuzione potrà provvedere all’attuazione diretta attraverso suoi ausiliari.