Unioni civili: via libera definitivo del Consiglio dei ministri che ha dato l’ok definitivo ai tre decreti legislativi inerenti le unioni civili e l’adeguamento delle relative norme sull'ordinamento dello stato civile. Con la recente approvazione della legge sulle unioni civili si completa, in via definitiva, il lungo percorso normativo e chiariti i numerosi punti critici emersi in fase di attuazione della legge.

Unioni civili tra persone dello stesso sesso: l’iter burocratico

L’ unione civile tra persone dello stesso sesso, come per il matrimonio tra persone eterosessuali, avrà delle regole e un iter burocratico da seguire. I diritti e doveri della nuova coppia omosessuale, saranno infatti disciplinati e avranno molti punti in comune del codice civile sul matrimonio sanciti dall'art. 143 fatta eccezione per l’obbligo di fedeltà. Sarà previsto in particolar modo l’obbligo della reciproca assistenza materiale e morale, prevedendo la coabitazione della coppia e la partecipazione al sostentamento reciproco in relazione alle proprie possibilità finanziarie.

Non è prevista la possibilità di adottare il figlio del partner, anche se come previsto dall’articolo 3, resterebbe invariata la possibilità in materia di adozione, che vede affidata alla magistratura la decisione caso per caso. In caso di decesso di uno dei due coniugi è prevista la reversibilità della pensione. Per quanto riguarda il possibile scioglimento dell'unione civile della coppia, saranno applicate le discipline della separazione e dello scioglimento previste dal matrimonio.

Convivenze di fatto eterosessuali: cosa cambia?

Sono state estese inoltre alle coppie conviventi eterosessuali alcune prerogative. Come ad esempio i diritti di visita previsti in ambito penitenziario e ospedaliero e la possibilità di accesso ai dati in ambito sanitario.

Introdotta la facoltà di indicare il proprio partner per assumere decisioni importanti in ambito sanitario e la comunicazione della donazione degli organi. La coppia può inoltre stipulare, non obbligatoriamente, un contratto di convivenza, attraverso il quale disciplinare eventuali beni patrimoniali. Nel caso dovesse finire la convivenza di fatto uno dei due partner potrà avere diritto agli alimenti in relazione allo stato di bisogno o non risulti in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. L’eventuale assegno, stabilito dal giudice, non sarà illimitato e sarà corrisposto per un periodo calcolato in proporzione alla durata della convivenza della coppia.